Art. 3 Elemento di sicurezza 1. Gli elementi di sicurezza devono essere composti da non meno di cinque tipi di elementi di autenticazione, di cui almeno: a) uno palese; b) uno seminascosto; c) uno nascosto. 2. Tutti gli elementi di autenticazione di cui al comma 1, devono essere forniti da un fornitore terzo indipendente che soddisfi gli obblighi di cui all'art. 8. 3. La combinazione o le combinazioni di elementi di autenticazione da utilizzare per gli elementi di sicurezza applicati alle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco, secondo quanto gia' previsto dalla determinazione del direttore dell'Agenzia dogane e monopoli 28 agosto 2018 di cui in premessa, sono caratterizzate da: 1. Rabescature Guilloche (palese); 2. Carta insensibile ai raggi UV (seminascosto); 3. Microstampa (seminascosto); 4. Inchiostri reattivi (seminascosto); 5. Inchiostri anti-Stokes (nascosto). Gli elementi di autenticazione di cui al presente comma comprendono una selezione di elementi di autenticazione palesi, seminascosti e nascosti di cui all'allegato al presente decreto. 4. La comunicazione ai produttori e importatori di prodotti del tabacco della combinazione degli elementi di autenticazione di cui al comma 3, e' stata effettuata mediante pubblicazione nel sito Internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con la citata determinazione direttoriale 28 agosto 2018. Eventuali cambiamenti successivi della combinazione di elementi di autenticazione sono comunicati ai fabbricanti e agli importatori di prodotti del tabacco almeno sei mesi prima della data in cui tali modifiche entreranno in vigore.