Art. 5 
 
 
              Applicazione degli elementi di sicurezza 
                      alle confezioni unitarie 
 
  1.  Gli  elementi  di  sicurezza,  integrati  nel  contrassegno  di
legittimazione di cui all'art. 4 del presente decreto, sono applicati
alle singole unita' di condizionamento dei prodotti  del  tabacco  ai
sensi dell'art. 3 della  determinazione  del  direttore  dell'Agenzia
dogane e dei monopoli 28 agosto 2018, anche se destinate alle aree di
cui all'art. 128 del testo unico delle  disposizioni  legislative  in
materia  doganale,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 
  2. Gli elementi di sicurezza si  applicano,  mediante  apposizione,
alle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco in modo tale da: 
    a) consentire l'identificazione e la  verifica  dell'autenticita'
di una singola  confezione  unitaria  di  prodotto  del  tabacco  per
l'intero periodo in cui il prodotto e' immesso sul mercato; 
    b) impedirne qualunque sostituzione, riutilizzo o modifica.