Art. 5 Applicazione degli elementi di sicurezza alle confezioni unitarie 1. Gli elementi di sicurezza, integrati nel contrassegno di legittimazione di cui all'art. 4 del presente decreto, sono applicati alle singole unita' di condizionamento dei prodotti del tabacco ai sensi dell'art. 3 della determinazione del direttore dell'Agenzia dogane e dei monopoli 28 agosto 2018, anche se destinate alle aree di cui all'art. 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 2. Gli elementi di sicurezza si applicano, mediante apposizione, alle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco in modo tale da: a) consentire l'identificazione e la verifica dell'autenticita' di una singola confezione unitaria di prodotto del tabacco per l'intero periodo in cui il prodotto e' immesso sul mercato; b) impedirne qualunque sostituzione, riutilizzo o modifica.