Art. 6 
 
 
               Integrita' degli elementi di sicurezza 
 
  1. L'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,  con  determinazione
direttoriale, puo' decidere  in  qualsiasi  momento  di  applicare  o
revocare i regimi di rotazione degli elementi di sicurezza. 
  2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, se ha motivo  di  credere
che l'integrita' di un qualsiasi elemento  di  autenticazione  di  un
elemento di sicurezza in quel momento in  uso  sul  suo  mercato  sia
compromessa, prescrive che l'elemento di sicurezza in  questione  sia
sostituito o  modificato.  Se  individua  un  elemento  di  sicurezza
compromesso, l'Agenzia ne informa i fabbricanti, gli importatori e il
fornitore degli elementi di sicurezza interessati entro cinque giorni
lavorativi. 
  3.  L'Agenzia  delle  dogane  e   dei   monopoli   puo'   stabilire
orientamenti  o  obblighi  formali  in  materia  di  sicurezza  delle
procedure di produzione e  di  distribuzione,  come  quelli  relativi
all'uso di apparecchiature e altri componenti sicuri, alle verifiche,
agli strumenti di controllo per i quantitativi  di  produzione  e  al
trasporto sicuro, al fine di prevenire,  scoraggiare,  individuare  e
attenuare la produzione e la distribuzione illecite  o  il  furto  di
elementi di sicurezza e  degli  elementi  di  autenticazione  che  li
compongono.