Art. 6 Integrita' degli elementi di sicurezza 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con determinazione direttoriale, puo' decidere in qualsiasi momento di applicare o revocare i regimi di rotazione degli elementi di sicurezza. 2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, se ha motivo di credere che l'integrita' di un qualsiasi elemento di autenticazione di un elemento di sicurezza in quel momento in uso sul suo mercato sia compromessa, prescrive che l'elemento di sicurezza in questione sia sostituito o modificato. Se individua un elemento di sicurezza compromesso, l'Agenzia ne informa i fabbricanti, gli importatori e il fornitore degli elementi di sicurezza interessati entro cinque giorni lavorativi. 3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' stabilire orientamenti o obblighi formali in materia di sicurezza delle procedure di produzione e di distribuzione, come quelli relativi all'uso di apparecchiature e altri componenti sicuri, alle verifiche, agli strumenti di controllo per i quantitativi di produzione e al trasporto sicuro, al fine di prevenire, scoraggiare, individuare e attenuare la produzione e la distribuzione illecite o il furto di elementi di sicurezza e degli elementi di autenticazione che li compongono.