Art. 6
Integrita' degli elementi di sicurezza
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con determinazione
direttoriale, puo' decidere in qualsiasi momento di applicare o
revocare i regimi di rotazione degli elementi di sicurezza.
2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, se ha motivo di credere
che l'integrita' di un qualsiasi elemento di autenticazione di un
elemento di sicurezza in quel momento in uso sul suo mercato sia
compromessa, prescrive che l'elemento di sicurezza in questione sia
sostituito o modificato. Se individua un elemento di sicurezza
compromesso, l'Agenzia ne informa i fabbricanti, gli importatori e il
fornitore degli elementi di sicurezza interessati entro cinque giorni
lavorativi.
3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' stabilire
orientamenti o obblighi formali in materia di sicurezza delle
procedure di produzione e di distribuzione, come quelli relativi
all'uso di apparecchiature e altri componenti sicuri, alle verifiche,
agli strumenti di controllo per i quantitativi di produzione e al
trasporto sicuro, al fine di prevenire, scoraggiare, individuare e
attenuare la produzione e la distribuzione illecite o il furto di
elementi di sicurezza e degli elementi di autenticazione che li
compongono.