Art. 7
Verifica dell'autenticita' dei prodotti del tabacco
1. Gli elementi di sicurezza, a norma degli articoli 3 e 4 sono
analizzati conformemente ai criteri stabiliti nella norma ISO
12931:2012, al fine di determinare se una confezione unitaria di un
prodotto del tabacco sia autentica.
2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone che i fabbricanti
e gli importatori di prodotti del tabacco aventi sede nel territorio
dello Stato forniscano, su richiesta scritta, campioni dei prodotti
del tabacco in quel momento sul mercato. I campioni sono forniti in
confezioni unitarie e includono l'elemento di sicurezza applicato. I
campioni dei prodotti del tabacco ricevuti, su richiesta, sono messi
a disposizione della Commissione.
3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, su richiesta, presta e
riceve assistenza dalle competenti autorita' degli altri Stati membri
per verificare l'autenticita' di un prodotto del tabacco destinato al
mercato nazionale di un altro Stato membro, anche condividendo
eventuali campioni ottenuti in conformita' del comma 2.