Art. 8 
 
 
                     Indipendenza dei fornitori 
                   dell'elemento di autenticazione 
 
  1.  Gli  elementi  di  sicurezza  sono   forniti,   integrati   nel
contrassegno  di  Stato  di  cui  all'art.  39-dodecies  del  decreto
legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  e  successive  modificazioni,
dall'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato,   il   quale   e'
considerato  indipendente  dall'industria  del   tabacco   ai   sensi
dell'art. 8, paragrafo 7, della decisone di esecuzione (UE)  2018/576
della Commissione del 15 dicembre 2017. 
  2. Gli elementi di  sicurezza  di  cui  al  presente  decreto  sono
forniti,  integrati  nel   contrassegno   di   Stato,   dall'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato ai sensi della legge 13 luglio  1966,
n. 559 e del decreto ministeriale 23 dicembre 2013. 
  3. Se ricorre a subfornitori, l'Istituto Poligrafico e Zecca  dello
Stato mantiene la responsabilita' di  garantire  la  conformita'  dei
subfornitori ai criteri di indipendenza di cui all'art. 8 paragrafo 1
decisione di  esecuzione  (UE)  2018/576  della  Commissione  del  15
dicembre 2017. 
  4. Il Ministero della salute e il Ministero dell'economia  e  delle
finanze, in quanto autorita' competenti ai  sensi  dell'art.  27  del
decreto legislativo n. 6/2016, possono esigere che il fornitore degli
elementi di sicurezza, compresi se  del  caso  i  loro  subfornitori,
trasmettano loro i documenti necessari per valutare la conformita' ai
criteri di  cui  al  paragrafo  1  dell'art.  8  della  decisione  di
esecuzione (UE) 2018/576 della Commissione del 15 dicembre 2017. Tali
documenti possono includere dichiarazioni annuali di  conformita'  ai
criteri di indipendenza di cui  al  paragrafo  1  dell'art.  8  della
citata  decisione.  Il  Ministero  della  salute   e   il   Ministero
dell'economia e delle finanze possono richiedere che le dichiarazioni
annuali  includano   un   elenco   completo   dei   servizi   forniti
all'industria del tabacco nell'ultimo anno civile e dichiarazioni  di
indipendenza finanziaria dall'industria del  tabacco  individuali  da
parte di tutti i membri della dirigenza del fornitore indipendente. 
  5. Qualsiasi mutamento delle circostanze relative ai criteri di cui
al paragrafo 1 art. 8 della decisione  di  esecuzione  (UE)  2018/576
della Commissione del 15  dicembre  2017  in  grado  di  pregiudicare
l'indipendenza  di  un  fornitore  di  elementi   di   autenticazione
(compresi, se del caso, i suoi subfornitori)  che  sussista  per  due
anni civili consecutivi e'  comunicato  senza  indugio  al  Ministero
della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  6. Se dalle informazioni ottenute a  norma  del  comma  4  o  dalla
comunicazione di cui al comma 5 emerge che un fornitore  di  elementi
di autenticazione (compresi, se del caso, i  suoi  subfornitori)  non
soddisfa piu' i criteri di cui  al  paragrafo  1  dell'art.  8  della
decisione di  esecuzione  (UE)  2018/576  della  Commissione  del  15
dicembre 2017, entro un ragionevole lasso di tempo e  al  piu'  tardi
entro la fine dell'anno civile successivo all'anno civile in cui sono
state ricevute le informazioni o la comunicazione, il Ministero della
salute e il Ministero dell'economia e delle finanze adottano tutte le
misure necessarie per garantire la conformita' con i criteri  di  cui
al paragrafo 1 art. 8 della citata decisione. 
  7. Il fornitore degli elementi di sicurezza informa  senza  indugio
il Ministero della  salute  e  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e la Commissione in merito a eventuali casi di minacce  o  di
altri  tentativi  di  esercitare  influenza  indebita   che   possono
effettivamente o potenzialmente compromettere la loro indipendenza.