Art. 8 Indipendenza dei fornitori dell'elemento di autenticazione 1. Gli elementi di sicurezza sono forniti, integrati nel contrassegno di Stato di cui all'art. 39-dodecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale e' considerato indipendente dall'industria del tabacco ai sensi dell'art. 8, paragrafo 7, della decisone di esecuzione (UE) 2018/576 della Commissione del 15 dicembre 2017. 2. Gli elementi di sicurezza di cui al presente decreto sono forniti, integrati nel contrassegno di Stato, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 559 e del decreto ministeriale 23 dicembre 2013. 3. Se ricorre a subfornitori, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato mantiene la responsabilita' di garantire la conformita' dei subfornitori ai criteri di indipendenza di cui all'art. 8 paragrafo 1 decisione di esecuzione (UE) 2018/576 della Commissione del 15 dicembre 2017. 4. Il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto autorita' competenti ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 6/2016, possono esigere che il fornitore degli elementi di sicurezza, compresi se del caso i loro subfornitori, trasmettano loro i documenti necessari per valutare la conformita' ai criteri di cui al paragrafo 1 dell'art. 8 della decisione di esecuzione (UE) 2018/576 della Commissione del 15 dicembre 2017. Tali documenti possono includere dichiarazioni annuali di conformita' ai criteri di indipendenza di cui al paragrafo 1 dell'art. 8 della citata decisione. Il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze possono richiedere che le dichiarazioni annuali includano un elenco completo dei servizi forniti all'industria del tabacco nell'ultimo anno civile e dichiarazioni di indipendenza finanziaria dall'industria del tabacco individuali da parte di tutti i membri della dirigenza del fornitore indipendente. 5. Qualsiasi mutamento delle circostanze relative ai criteri di cui al paragrafo 1 art. 8 della decisione di esecuzione (UE) 2018/576 della Commissione del 15 dicembre 2017 in grado di pregiudicare l'indipendenza di un fornitore di elementi di autenticazione (compresi, se del caso, i suoi subfornitori) che sussista per due anni civili consecutivi e' comunicato senza indugio al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze. 6. Se dalle informazioni ottenute a norma del comma 4 o dalla comunicazione di cui al comma 5 emerge che un fornitore di elementi di autenticazione (compresi, se del caso, i suoi subfornitori) non soddisfa piu' i criteri di cui al paragrafo 1 dell'art. 8 della decisione di esecuzione (UE) 2018/576 della Commissione del 15 dicembre 2017, entro un ragionevole lasso di tempo e al piu' tardi entro la fine dell'anno civile successivo all'anno civile in cui sono state ricevute le informazioni o la comunicazione, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze adottano tutte le misure necessarie per garantire la conformita' con i criteri di cui al paragrafo 1 art. 8 della citata decisione. 7. Il fornitore degli elementi di sicurezza informa senza indugio il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze e la Commissione in merito a eventuali casi di minacce o di altri tentativi di esercitare influenza indebita che possono effettivamente o potenzialmente compromettere la loro indipendenza.