Art. 8
Indipendenza dei fornitori
dell'elemento di autenticazione
1. Gli elementi di sicurezza sono forniti, integrati nel
contrassegno di Stato di cui all'art. 39-dodecies del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,
dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale e'
considerato indipendente dall'industria del tabacco ai sensi
dell'art. 8, paragrafo 7, della decisone di esecuzione (UE) 2018/576
della Commissione del 15 dicembre 2017.
2. Gli elementi di sicurezza di cui al presente decreto sono
forniti, integrati nel contrassegno di Stato, dall'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato ai sensi della legge 13 luglio 1966,
n. 559 e del decreto ministeriale 23 dicembre 2013.
3. Se ricorre a subfornitori, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato mantiene la responsabilita' di garantire la conformita' dei
subfornitori ai criteri di indipendenza di cui all'art. 8 paragrafo 1
decisione di esecuzione (UE) 2018/576 della Commissione del 15
dicembre 2017.
4. Il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle
finanze, in quanto autorita' competenti ai sensi dell'art. 27 del
decreto legislativo n. 6/2016, possono esigere che il fornitore degli
elementi di sicurezza, compresi se del caso i loro subfornitori,
trasmettano loro i documenti necessari per valutare la conformita' ai
criteri di cui al paragrafo 1 dell'art. 8 della decisione di
esecuzione (UE) 2018/576 della Commissione del 15 dicembre 2017. Tali
documenti possono includere dichiarazioni annuali di conformita' ai
criteri di indipendenza di cui al paragrafo 1 dell'art. 8 della
citata decisione. Il Ministero della salute e il Ministero
dell'economia e delle finanze possono richiedere che le dichiarazioni
annuali includano un elenco completo dei servizi forniti
all'industria del tabacco nell'ultimo anno civile e dichiarazioni di
indipendenza finanziaria dall'industria del tabacco individuali da
parte di tutti i membri della dirigenza del fornitore indipendente.
5. Qualsiasi mutamento delle circostanze relative ai criteri di cui
al paragrafo 1 art. 8 della decisione di esecuzione (UE) 2018/576
della Commissione del 15 dicembre 2017 in grado di pregiudicare
l'indipendenza di un fornitore di elementi di autenticazione
(compresi, se del caso, i suoi subfornitori) che sussista per due
anni civili consecutivi e' comunicato senza indugio al Ministero
della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Se dalle informazioni ottenute a norma del comma 4 o dalla
comunicazione di cui al comma 5 emerge che un fornitore di elementi
di autenticazione (compresi, se del caso, i suoi subfornitori) non
soddisfa piu' i criteri di cui al paragrafo 1 dell'art. 8 della
decisione di esecuzione (UE) 2018/576 della Commissione del 15
dicembre 2017, entro un ragionevole lasso di tempo e al piu' tardi
entro la fine dell'anno civile successivo all'anno civile in cui sono
state ricevute le informazioni o la comunicazione, il Ministero della
salute e il Ministero dell'economia e delle finanze adottano tutte le
misure necessarie per garantire la conformita' con i criteri di cui
al paragrafo 1 art. 8 della citata decisione.
7. Il fornitore degli elementi di sicurezza informa senza indugio
il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle
finanze e la Commissione in merito a eventuali casi di minacce o di
altri tentativi di esercitare influenza indebita che possono
effettivamente o potenzialmente compromettere la loro indipendenza.