Art. 9
Disposizione transitoria
1. Le sigarette e il tabacco da arrotolare fabbricati nell'Unione o
importati nell'Unione prima del 20 maggio 2019 che non recano un
elemento di sicurezza a norma del presente decreto, possono essere
immessi in consumo o rimanere in libera pratica fino al 20 maggio
2020.
2. I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da
arrotolare fabbricati o importati nell'Unione prima del 20 maggio
2024 che non recano un elemento di sicurezza a norma della presente
decisione possono essere immessi in consumo o rimanere in libera
pratica fino al 20 maggio 2026.