Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo  ha  ricevuto,  nel  quadro  della  procedura  prevista   dal
regolamento (UE) n. 1151/2012 del parlamento e del Consiglio  del  21
novembre  2012,  l'istanza  intesa  ad  ottenere  la   modifica   del
disciplinare di produzione della denominazione  di  origine  protetta
«Riviera Ligure» registrata con  regolamento  CE  n.  123/97  del  23
gennaio 1997. 
    Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio per
la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Riviera con sede in via
Tommaso Schiva, 29 -  18100  Imperia  e  che  il  predetto  Consorzio
possiede  i  requisiti  previsti  all'art.13,  comma  1  del  decreto
ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511. 
    Ritenuto   che   le   modifiche   apportate   non   alterano   le
caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente
geografico. 
    Considerato altresi', che  l'art.  53  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 prevede la possibilita' da parte  degli  Stati  membri,  di
chiedere  la   modifica   ai   disciplinari   di   produzione   delle
denominazioni registrate. 
    Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo acquisito il parere  della  Regione  Liguria  competente  per
territorio,  circa  la  richiesta  di  modifica,  ritiene  di   dover
procedere alla pubblicazione del  disciplinare  di  produzione  della
D.O.P. «Riviera Ligure» cosi' come modificato. 
    Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative  alla
presente proposta, dovranno essere  presentate,  al  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento
delle politiche competitive della qualita' agroalimentare  ippiche  e
della pesca - Direzione generale per  la  promozione  della  qualita'
agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via  XX  Settembre  n.  20  -
00187 Roma, entro trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta,
dai  soggetti  interessati  e  costituiranno  oggetto  di   opportuna
valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione
della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea. 
    Decorso tale termine, in assenza  delle  suddette  opposizioni  o
dopo la loro valutazione ove pervenute, la  predetta  proposta  sara'
notificata,  per  la  registrazione  ai  sensi   dell'art.   49   del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.