Art. 2 Incassi da paesi UE e non UE in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1. I pagamenti in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'art. 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, che affluiscono sui conti correnti valuta Tesoro, riportano nel campo causale i seguenti elementi: ordinante estero, IBAN del capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato o del conto di tesoreria statale cui imputare il versamento, motivo del pagamento. 2. I bonifici che le sedi estere del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dispongono per trasferire in Italia le disponibilita' esistenti sui conti correnti valuta Tesoro sono effettuati secondo le modalita' di cui all'art. 1, commi da 1 a 4, e devono indicare nella causale di versamento la dicitura «Trasferimento giacenze conto corrente valuta Tesoro». Le relative somme sono versate dagli Uffici all'estero almeno una volta l'anno per le disponibilita' eccedenti le soglie di giacenza individuate con le modalita' di cui al comma 4 del presente articolo, salvo comprovate esigenze da individuarsi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sui pertinenti capitoli/articoli di entrata del bilancio dello Stato. Sono fatte salve le disposizioni in materia di documenti in formato elettronico di cui all'art. 7-vicies quater della legge 31 marzo 2005, n. 43, ed al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 20 maggio 2010, in materia di «Determinazione dell'importo delle spese a carico dei soggetti richiedenti il nuovo passaporto ordinario elettronico». 3. Per i bonifici di cui al comma 2 che non possono essere finalizzati al pertinente capitolo/articolo del bilancio dello Stato, la Banca d'Italia provvede a versare le relative somme al pertinente capitolo del capo XII di entrata, afferente al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 4. L'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 8, della legge 6 febbraio 1985, n. 15, si intende concessa, compatibilmente con le disposizioni valutarie locali ove esistenti e tenuto conto delle eventuali situazioni di inconvertibilita' e intrasferibilita', per le somme eccedenti le soglie di giacenza individuate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Sono fatte salve le prerogative relative all'attivita' di vigilanza esercitata dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze. 5. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale richiede entro il 30 settembre 2019 la chiusura del conto corrente n. 20711 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato con contestuale riversamento delle somme giacenti al bilancio dello Stato, capo di entrata XII, capitolo 3540, art. 4. 6. Nel caso in cui una quota o la totalita' delle risorse depositate sul conto corrente n. 20711 sia stata accantonata dalla tesoreria a seguito di atti di pignoramento ai sensi dell'art. 543 del codice di procedura civile e le relative procedure esecutive non si siano ancora concluse, la tesoreria mantiene il vincolo pignoratizio sulle somme interessate con le procedure di tesoreria in uso. Qualora, a seguito della conclusione delle procedure esecutive occorra restituire al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in tutto o in parte, la disponibilita' delle somme, la tesoreria procede al relativo versamento al bilancio dello Stato, capo di entrata XII, capitolo 3540, art. 4. 7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a partire dal 1° luglio 2019.