Art. 3 Abrogazioni 1. L'art. 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 novembre 2002 «Nuove procedure per i pagamenti e gli incassi in euro in Unione monetaria europea, in attuazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 482 del 2001», e' abrogato. 2. L'art. 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2003 «Nuove procedure per i pagamenti e gli incassi da effettuarsi in euro nei Paesi non aderenti all'Unione monetaria europea, ed in valuta, in attuazione degli articoli 3 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482», e' abrogato. 3. L'art. 11 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2003 «Nuove procedure per i pagamenti e gli incassi da effettuarsi in euro nei Paesi non aderenti all'Unione monetaria europea, ed in valuta, in attuazione degli articoli 3 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482», e' abrogato. 4. L'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2003 «Determinazione delle procedure per i pagamenti da e per l'estero del Ministero degli affari esteri, in attuazione dell'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482», e' abrogato alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 giugno 2019 Il Ministro: Tria Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, 1-967