IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale dispone che con decreto del Ministro della sanita' «sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento»; Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 febbraio 1991 «Determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1991, n. 63; Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 luglio 1993 «Modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio 1991 concernente determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1993, n. 172; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante «Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici» e, in particolare, l'art. 39 dove si prevede che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze «si provvede, ai sensi dell'art. 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla determinazione delle tariffe spettanti al Ministero per l'esame delle domande di autorizzazione, di modifica o rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di utilizzazione di animali di cui all'art. 20, per l'esame delle domande di autorizzazione, di modifica o rinnovo dell'autorizzazione di cui agli articoli 31 e 33, nonche' per l'attivita' di cui all'art. 32»; Ravvisata, pertanto, la necessita' di determinare le tariffe da applicare alle prestazioni di cui agli articoli 20, 31, 32 e 33 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto determina le tariffe dovute per le prestazioni rese dal Ministero della salute ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 20, 31, 32 e 33 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sulla base delle istanze presentate dai soggetti interessati, secondo gli importi indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Le tariffe di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.