IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407,  il
quale dispone che  con  decreto  del  Ministro  della  sanita'  «sono
fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della  sanita',
all'Istituto superiore di sanita' e  all'Istituto  superiore  per  la
prevenzione e  la  sicurezza  del  lavoro,  per  prestazioni  rese  a
richiesta e ad utilita' di soggetti interessati,  tenendo  conto  del
costo reale dei servizi resi e del valore economico delle  operazioni
di riferimento»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  sanita'  14  febbraio  1991
«Determinazione delle tariffe e dei diritti  spettanti  al  Ministero
della sanita',  all'Istituto  superiore  di  sanita'  e  all'Istituto
superiore  per  la  prevenzione  e  la  sicurezza  sul  lavoro,   per
prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1991, n. 63; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  19  luglio  1993
«Modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio  1991  concernente
determinazione delle tariffe e dei  diritti  spettanti  al  Ministero
della sanita',  all'Istituto  superiore  di  sanita'  e  all'Istituto
superiore  per  la  prevenzione  e  la  sicurezza  sul  lavoro,   per
prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1993, n. 172; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  26,   recante
«Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici» e, in particolare, l'art. 39  dove  si
prevede che, con decreto del Ministro della salute, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle  finanze  «si  provvede,  ai  sensi
dell'art. 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla
determinazione delle tariffe spettanti al Ministero per l'esame delle
domande di autorizzazione, di modifica o rinnovo  dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita'  di  utilizzazione  di  animali  di  cui
all'art. 20, per l'esame delle domande di autorizzazione, di modifica
o rinnovo dell'autorizzazione di cui agli articoli 31 e  33,  nonche'
per l'attivita' di cui all'art. 32»; 
  Ravvisata, pertanto, la necessita' di  determinare  le  tariffe  da
applicare alle prestazioni di cui agli articoli 20, 31, 32 e  33  del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto  determina  le  tariffe  dovute  per   le
prestazioni rese dal Ministero della  salute  ai  fini  del  rilascio
delle autorizzazioni di cui agli articoli 20, 31, 32 e 33 del decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sulla base delle istanze  presentate
dai soggetti interessati, secondo gli importi indicati  nell'allegato
1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. Le tariffe di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.