IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 4-ter, comma 9, del decreto-legge 18 aprile  2019,  n.
32, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio  del  settore  dei
contratti   pubblici,   per    l'accelerazione    degli    interventi
infrastrutturali,  di  rigenerazione  urbana  e  di  ricostruzione  a
seguito di eventi  sismici»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, a norma del quale, per la  realizzazione
dei lavori di completa messa in  sicurezza  dell'acquifero  del  Gran
Sasso,  il  Commissario  straordinario  nominato,  di   seguito   «il
Commissario straordinario», opera  in  deroga  alle  disposizioni  di
legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il  rispetto  dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione  europea,
demandando  ad  un  successivo  decreto  del  Ministro   dell'interno
l'individuazione   delle   speciali    misure    amministrative    di
semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche
in deroga alle relative norme; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle  misure
di  prevenzione,   nonche'   nuove   disposizioni   in   materia   di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
ottobre 2014, n. 193, concernente: «Regolamento recante  disposizioni
concernenti le modalita' di funzionamento, accesso,  consultazione  e
collegamento con il CED, di cui all'art.  8  della  legge  1°  aprile
1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica  della  documentazione
antimafia, istituita ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo  6
settembre 2011, n. 159»; 
  Visto l'art. 1, commi da 52 a 56, della legge 6 novembre  2012,  n.
190, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  18
aprile 2013, recante: «Modalita' per l'istituzione e  l'aggiornamento
degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed  esecutori  non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa,  di  cui  all'art.  1,
comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190»; 
  Visto  l'art.  30  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dal
sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini della prevenzione dell'infiltrazione della  criminalita'
organizzata  nella  realizzazione  di  lavori,  servizi  e  forniture
connessi alla completa messa in  sicurezza  dell'acquifero  del  Gran
Sasso, il Prefetto di L'Aquila, di seguito «il Prefetto»,  in  deroga
agli articoli 87, comma 2, e 90, comma 2, del decreto  legislativo  6
settembre 2011,  n.  159,  e  successive  modificazioni,  di  seguito
«Codice antimafia», provvede, con competenza funzionale ed esclusiva,
ad eseguire le verifiche finalizzate al rilascio della documentazione
antimafia di cui agli articoli 84 e seguenti del Codice antimafia  in
favore degli operatori economici interessati. 
  2. In relazione alle attivita' di  cui  al  comma  1,  al  Prefetto
competono in via esclusiva anche i poteri di accesso  e  accertamento
delegati dal Ministro  dell'interno  ai  sensi  del  decreto-legge  6
settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
ottobre 1982, n. 726, nonche' quelli di cui all'art.  93  del  Codice
antimafia.