Art. 2 1. Per gli operatori economici che risultino iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell'«Anagrafe antimafia degli esecutori», di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, l'iscrizione tiene luogo delle verifiche di cui al Codice antimafia. 2. Il Commissario straordinario, direttamente oppure tramite il soggetto attuatore, comunica al Prefetto nonche' al Prefetto della provincia ove l'impresa ha la sede legale o al Prefetto responsabile della Struttura di Missione la conclusione o l'approvazione del contratto avvenuta durante il periodo di validita' dell'iscrizione medesima.