Art. 2 
 
  1. Per gli operatori economici che risultino iscritti in uno  degli
elenchi tenuti dalle Prefetture-Uffici territoriali del  Governo,  ai
sensi dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre  2012,
n. 190, oppure nell'«Anagrafe  antimafia  degli  esecutori»,  di  cui
all'art. 30, comma 6, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
l'iscrizione tiene luogo delle verifiche di cui al Codice antimafia. 
  2. Il Commissario straordinario,  direttamente  oppure  tramite  il
soggetto attuatore, comunica al Prefetto nonche'  al  Prefetto  della
provincia ove l'impresa ha la sede legale o al Prefetto  responsabile
della Struttura di  Missione  la  conclusione  o  l'approvazione  del
contratto avvenuta durante il periodo  di  validita'  dell'iscrizione
medesima.