Art. 3 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 88 del Codice antimafia e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193, il rilascio della comunicazione antimafia e' immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito «BDNA», anche quando l'accertamento e' eseguito per un soggetto che risulti non censito. 2. Quando dalla consultazione della BDNA emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice antimafia, il Prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della banca dati alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto ad accertamenti. 3. Sulla base degli esiti dell'attivita' di verifica svolta, il Prefetto rilascia la comunicazione, liberatoria o interdittiva, entro quindici giorni dalla data della consultazione.