Art. 3 
 
  1. In deroga a quanto previsto dall'art. 88 del Codice antimafia  e
dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  30  ottobre
2014,  n.  193,  il  rilascio  della   comunicazione   antimafia   e'
immediatamente  conseguente  alla  consultazione  della  banca   dati
nazionale unica della documentazione antimafia,  di  seguito  «BDNA»,
anche quando l'accertamento e' eseguito per un soggetto  che  risulti
non censito. 
  2. Quando dalla consultazione della BDNA emerge la  sussistenza  di
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di  cui  all'art.  67
del Codice antimafia, il Prefetto effettua le necessarie verifiche  e
accerta  la  corrispondenza  dei   motivi   ostativi   emersi   dalla
consultazione  della  banca  dati  alla  situazione  aggiornata   del
soggetto sottoposto ad accertamenti. 
  3. Sulla base degli esiti dell'attivita'  di  verifica  svolta,  il
Prefetto rilascia la comunicazione, liberatoria o interdittiva, entro
quindici giorni dalla data della consultazione.