Art. 4 1. Il rilascio dell'informazione antimafia si svolge secondo un procedimento articolato in due fasi: la prima, finalizzata all'emissione di una liberatoria provvisoria; la seconda, finalizzata all'emissione del provvedimento conclusivo del procedimento. 2. Il rilascio della liberatoria provvisoria e' immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA anche quando l'accertamento e' eseguito per un soggetto che risulti non censito, se non emergono nei confronti della sua compagine proprietaria e gestionale le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b), c) del Codice antimafia. 3. La liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, ovvero di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del Codice antimafia, sotto condizione risolutiva e il Commissario straordinario, oppure il soggetto attuatore, revoca le autorizzazioni e le concessioni o recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite, qualora il provvedimento conclusivo del procedimento sia interdittivo. 4. Qualora dai primi accertamenti emergano risultanze negative, il Prefetto avvia i necessari approfondimenti volti a verificare l'attualita' delle iscrizioni nonche' ad accertare i tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi delle lettere d), e), f) dell'art. 84, comma 4, del Codice antimafia. 5. All'esito dell'attivita' svolta ai sensi del comma 4, entro trenta giorni dalla data della consultazione, il Prefetto rilascia l'informazione antimafia liberatoria ove non risulti confermata l'attualita' delle iscrizioni rilevate e non emergano tentativi di infiltrazione della criminalita' organizzata. Il Prefetto emette l'informazione antimafia interdittiva ove risulti confermata l'esistenza anche di una sola delle situazioni automaticamente ostative di cui all'art. 67 del Codice antimafia, ovvero la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo Codice. 6. In tutti i casi in cui sia stata rilasciata una informazione antimafia liberatoria provvisoria, il Prefetto procede agli adempimenti istruttori disposti nell'ambito dell'ordinario procedimento di verifica antimafia e conclude il procedimento emettendo il provvedimento definitivo, liberatorio o interdittivo, entro trenta giorni dalla data della consultazione.