Art. 4 
 
  1. Il rilascio dell'informazione antimafia  si  svolge  secondo  un
procedimento  articolato  in  due   fasi:   la   prima,   finalizzata
all'emissione di una liberatoria provvisoria; la seconda, finalizzata
all'emissione del provvedimento conclusivo del procedimento. 
  2. Il rilascio  della  liberatoria  provvisoria  e'  immediatamente
conseguente alla consultazione della BDNA anche quando l'accertamento
e' eseguito per un soggetto che risulti non censito, se non  emergono
nei confronti  della  sua  compagine  proprietaria  e  gestionale  le
situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b),  c)
del Codice antimafia. 
  3. La liberatoria provvisoria consente di  stipulare,  approvare  o
autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori,  servizi  e
forniture di cui all'art. 1, ovvero  di  rilasciare  o  consentire  i
provvedimenti indicati  nell'art.  67  del  Codice  antimafia,  sotto
condizione risolutiva  e  il  Commissario  straordinario,  oppure  il
soggetto attuatore, revoca  le  autorizzazioni  e  le  concessioni  o
recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere
gia' eseguite e il rimborso delle spese  sostenute  per  l'esecuzione
del rimanente, nei  limiti  delle  utilita'  conseguite,  qualora  il
provvedimento conclusivo del procedimento sia interdittivo. 
  4. Qualora dai primi accertamenti emergano risultanze negative,  il
Prefetto  avvia  i  necessari  approfondimenti  volti  a   verificare
l'attualita' delle iscrizioni nonche' ad  accertare  i  tentativi  di
infiltrazione mafiosa ai sensi delle lettere d), e), f) dell'art. 84,
comma 4, del Codice antimafia. 
  5. All'esito dell'attivita' svolta ai  sensi  del  comma  4,  entro
trenta giorni dalla data della consultazione,  il  Prefetto  rilascia
l'informazione  antimafia  liberatoria  ove  non  risulti  confermata
l'attualita' delle iscrizioni rilevate e non  emergano  tentativi  di
infiltrazione della  criminalita'  organizzata.  Il  Prefetto  emette
l'informazione  antimafia   interdittiva   ove   risulti   confermata
l'esistenza  anche  di  una  sola  delle  situazioni  automaticamente
ostative  di  cui  all'art.  67  del  Codice  antimafia,  ovvero   la
sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84,
comma 4, del medesimo Codice. 
  6. In tutti i casi in cui sia  stata  rilasciata  una  informazione
antimafia  liberatoria  provvisoria,   il   Prefetto   procede   agli
adempimenti   istruttori    disposti    nell'ambito    dell'ordinario
procedimento  di  verifica  antimafia  e  conclude  il   procedimento
emettendo il provvedimento definitivo,  liberatorio  o  interdittivo,
entro trenta giorni dalla data della consultazione.