Art. 5 
 
  1. Ferme restando le competenze di monitoraggio e  di  analisi  del
contesto che fanno capo alla Prefettura di L'Aquila con  il  supporto
operativo e di intelligence delle  Forze  di  polizia  e  del  Gruppo
interforze  presso  la  stessa,  per  accelerare  i  controlli  senza
pregiudicarne l'incisivita',  la  Direzione  Investigativa  Antimafia
fornisce al Prefetto, entro il termine  di  dieci  giorni  dall'avvio
dell'istruttoria, le risultanze  dei  propri  atti,  incluso  l'esito
delle interrogazioni alla banca dati SIRAC ed al Sistema di  indagine
delle Forze di polizia (SDI). 
  2. In considerazione della missione istituzionale e del  patrimonio
informativo di cui  dispone,  la  Direzione  investigativa  antimafia
costituisce il punto di snodo degli accertamenti preliminari  di  cui
all'art. 95, comma 3, del Codice antimafia, il cui esito deve  essere
immediatamente comunicato al Prefetto per la successiva  segnalazione
alla stazione appaltante. 
  3. Fermo il rispetto del termine complessivo di  trenta  giorni  di
cui  all'art.  4  per  il  rilascio   dell'informazione   definitiva,
liberatoria  o  interdittiva,  gli  accertamenti  da  effettuarsi  su
richiesta del Prefetto  in  altra  provincia,  a  cura  dei  Prefetti
territorialmente competenti, devono concludersi nel termine di  dieci
giorni dalla richiesta.