Art. 5 1. Ferme restando le competenze di monitoraggio e di analisi del contesto che fanno capo alla Prefettura di L'Aquila con il supporto operativo e di intelligence delle Forze di polizia e del Gruppo interforze presso la stessa, per accelerare i controlli senza pregiudicarne l'incisivita', la Direzione Investigativa Antimafia fornisce al Prefetto, entro il termine di dieci giorni dall'avvio dell'istruttoria, le risultanze dei propri atti, incluso l'esito delle interrogazioni alla banca dati SIRAC ed al Sistema di indagine delle Forze di polizia (SDI). 2. In considerazione della missione istituzionale e del patrimonio informativo di cui dispone, la Direzione investigativa antimafia costituisce il punto di snodo degli accertamenti preliminari di cui all'art. 95, comma 3, del Codice antimafia, il cui esito deve essere immediatamente comunicato al Prefetto per la successiva segnalazione alla stazione appaltante. 3. Fermo il rispetto del termine complessivo di trenta giorni di cui all'art. 4 per il rilascio dell'informazione definitiva, liberatoria o interdittiva, gli accertamenti da effettuarsi su richiesta del Prefetto in altra provincia, a cura dei Prefetti territorialmente competenti, devono concludersi nel termine di dieci giorni dalla richiesta.