Art. 7 
 
  1. Il Prefetto e il Commissario  straordinario  possono  prevedere,
mediante la stipula di appositi protocolli d'intesa, ulteriori e piu'
specifiche  forme  di  collaborazione  ritenute  idonee  a  prevenire
tentativi  di  infiltrazione   criminale   negli   ambiti   operativi
considerati. 
  2. Le intese di cui  al  comma  1  devono  individuare  le  risorse
economiche  da  destinare  al  finanziamento  delle   attivita'   ivi
previste.