Art. 7 1. Il Prefetto e il Commissario straordinario possono prevedere, mediante la stipula di appositi protocolli d'intesa, ulteriori e piu' specifiche forme di collaborazione ritenute idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale negli ambiti operativi considerati. 2. Le intese di cui al comma 1 devono individuare le risorse economiche da destinare al finanziamento delle attivita' ivi previste.