Art. 2 
 
                Periodo transitorio e fasi temporali 
 
  1. Il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 e'  suddiviso
in quattro fasi temporali cui associare le quattro  aree  geografiche
ristrette di cui all'art.  1,  comma  2,  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di cui all'art. 1, comma 1032, lettera d), della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'art. 1, comma 1106  della
legge 31 dicembre 2018, n. 145. 
  2. Il periodo dal 1° settembre 2021 al 20 giugno 2022 e'  suddiviso
in tre fasi temporali cui associare rispettivamente le  quattro  aree
geografiche di cui all'art. 1, comma  1,  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di cui all'art. 1, comma 1032, lettere b), c) ed e),  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato  dall'art.  1,  comma
1106 della legge 31 dicembre 2018, n. 145. 
  3. Il periodo transitorio di cui ai commi 1  e  2  e'  fissato,  in
attuazione dell'art. 1, commi 1028 e 1032  della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, come modificata dalla legge 31 dicembre 2018,  n.  145,
ed in coerenza con le previsioni di cui alla decisione (UE)  2017/899
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017,  relativa
all'uso della banda di frequenza  470-790  MHz  nell'Unione,  tenendo
conto della necessita' e complessita'  di  assicurare  la  migrazione
tecnica  di  un'ampia  parte  della  popolazione  verso  standard  di
trasmissione avanzati. 
  4. I criteri per effettuare l'associazione tra ciascuna delle  aree
geografiche di cui all'art. 1, commi 1 e 2, e le  fasi  temporali  di
cui ai commi 1 e 2, nel rispetto dei termini  indicati  espressamente
dall'art. 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  come
modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145, sono i seguenti: 
    a) esclusione o riduzione di  problemi  interferenziali  verso  i
Paesi radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700 MHz
per il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia; 
    b) minimizzazione delle interferenze tra aree geografiche; 
    c) riduzione dei disagi per i cittadini; 
    d) semplificazione delle  operazioni  tecniche  e  riduzione  dei
costi per gli operatori di rete.