Art. 3 
 
                             Calendario 
 
  1. In base alla applicazione dei criteri  di  cui  all'art.  2,  il
calendario del periodo transitorio  nelle  aree  geografiche  di  cui
all'art. 1, commi 1 e 2, secondo le fasi temporali indicate nell'art.
2, commi 1 e 2, e' definito dalle tabelle  3,  4  e  5,  allegate  al
presente decreto. 
  2.  Le  specifiche  date  relative  alle  attivita'   del   periodo
transitorio per ciascuna delle aree geografiche di cui alle Tabelle 1
e 2, art. 1 commi 1 e 2, secondo il calendario previsto dalle tabelle
3, 4 e 5, allegate al presente decreto, sono stabilite con successivi
decreti direttoriali, da emanarsi entro un mese antecedente  ciascuna
delle date iniziali previste per ogni singola area geografica.