Art. 4 Rilascio frequenze per aree geografiche nel periodo transitorio 1. Nelle quattro aree geografiche di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto, secondo il calendario definito dalla Tabella 3, conformemente alle modalita' operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero, le frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205, oggetto di diritto d'uso per le aree corrispondenti, sono rispettivamente rilasciate da: a) operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito locale relativamente ai canali CH 51 e 53 per ogni area geografica ristretta di cui alla Tabella 2; b) operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito nazionale, relativamente ai canali CH 50 e 52 per ogni area geografica ristretta di cui alla Tabella 2. 2. Il concessionario del servizio pubblico relativamente al multiplex contenente l'informazione regionale ha l'obbligo di cedere una quota della capacita' trasmissiva assegnata, comunque non inferiore a un programma, nel periodo transitorio di cui all'art. 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalita' e le condizioni economiche, orientate al costo, disposte dall'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145, a favore di ognuno dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale assegnatari dei diritti d'uso dei canali CH 51 e 53 che rilascino i rispettivi diritti d'uso nel suddetto periodo transitorio. 3. Nel periodo dal 1° settembre 2021 al 20 giugno 2022, secondo le tre fasi temporali riferite alle quattro aree geografiche di cui alla Tabella 4, conformemente alle modalita' operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero, gli operatori di rete nazionali e locali, fatto salvo quanto disposto dal seguente comma 4, rilasciano le restanti frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205, oggetto di diritto d'uso nonche' le frequenze di cui all'art. 5 comma 2 e 3, attivate in via transitoria dagli operatori nazionali. 4. Gli operatori di rete nazionali titolari dei diritti d'uso delle frequenze indicate nella tabella 5, al fine di evitare problematiche interferenziali o per favorire le operazioni di conversione delle reti nel periodo transitorio, rilasciano le relative frequenze nelle aree e secondo le fasi temporali di cui alla stessa Tabella 5, conformemente alle modalita' operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero. 5. I soggetti di cui all'art. 30, comma 1 del decreto legislativo 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, rilasciano le frequenze oggetto delle relative autorizzazioni per ogni area geografica di cui alla Tabella 1 e 2, conformemente alle modalita' operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero, secondo il calendario definito dalla Tabella 3 e 4. I medesimi soggetti hanno facolta' di presentare al Ministero, ai sensi dell'art. 30, comma 1 del decreto legislativo 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, una nuova richiesta di autorizzazione nel rispetto del PNAF e in assenza di interferenze con altri legittimi utilizzatori. Gli operatori di rete in ambito locale titolari di ogni altra autorizzazione o titolo giuridico attribuiti per ogni area geografica di cui alla Tabella 1 e 2, rilasciano le relative frequenze, conformemente alle modalita' operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero, secondo il calendario definito dalla Tabella 3 e 4. 6. Ai sensi dell'art. 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145, in caso di mancata liberazione delle frequenze da parte dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, entro le scadenze previste dal presente decreto, gli Ispettorati territoriali del Ministero procedono senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti. A tal fine i predetti Ispettorati possono richiedere al prefetto l'ausilio della Forza pubblica. 7. In caso di indisponibilita' delle frequenze della banda 694-790 MHz per mancato rispetto delle scadenze stabilite dall'art. 3 e fino all'effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d'uso in esito alle procedure di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145, hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1º luglio 2022. Il Ministero dello sviluppo economico agisce in rivalsa per tale importo sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente all'esecuzione di quanto prescritto dal calendario di cui al presente decreto. 8. Gli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito locale relativamente ai canali CH 51 e 53 hanno facolta' di estendere il rilascio delle frequenze oltre l'area geografica ristretta di cui alla Tabella 2 e fino a coincidenza con l'ambito territoriale del relativo diritto d'uso nella regione interessata dalle attivita' di cui al comma 1, conformemente alle modalita' operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero. 9. In ogni caso, gli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito locale hanno facolta' di effettuare il rilascio della frequenza oggetto del relativo diritto d'uso in anticipo rispetto alle scadenze di cui alla tabella 4, in coincidenza con la fase temporale disposta nella tabella 3 per l'Area ristretta A, conformemente alle modalita' operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero. 10. A seguito del rilascio delle rispettive frequenze di ambito locale, ai titolari dei relativi diritti d'uso sara' erogato l'indennizzo corrispondente, secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1039, lettera b) e comma 1040 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145.