Art. 4 
 
   Rilascio frequenze per aree geografiche nel periodo transitorio 
 
  1. Nelle quattro aree geografiche di cui all'art. 1,  comma  2  del
presente decreto, secondo il calendario  definito  dalla  Tabella  3,
conformemente alle modalita' operative e alle tempistiche  specifiche
fornite dal Ministero, le frequenze utilizzate alla data  di  entrata
in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  oggetto  di  diritto
d'uso per le aree corrispondenti, sono rispettivamente rilasciate da: 
    a) operatori di rete titolari di diritto d'uso in  ambito  locale
relativamente ai canali CH 51 e 53 per ogni area geografica ristretta
di cui alla Tabella 2; 
    b)  operatori  di  rete  titolari  di  diritto  d'uso  in  ambito
nazionale,  relativamente  ai  canali  CH  50  e  52  per  ogni  area
geografica ristretta di cui alla Tabella 2. 
  2.  Il  concessionario  del  servizio  pubblico  relativamente   al
multiplex contenente l'informazione regionale ha l'obbligo di  cedere
una  quota  della  capacita'  trasmissiva  assegnata,  comunque   non
inferiore a un programma, nel periodo transitorio di cui all'art.  1,
comma 1032, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  come  modificata
dalla legge 31 dicembre 2018, n.  145,  secondo  le  modalita'  e  le
condizioni economiche, orientate al  costo,  disposte  dall'autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1031,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge  31
dicembre 2018, n. 145, a favore di ognuno dei soggetti legittimamente
operanti in ambito locale assegnatari dei diritti d'uso dei canali CH
51 e 53 che rilascino i rispettivi diritti d'uso nel suddetto periodo
transitorio. 
  3. Nel periodo dal 1° settembre 2021 al 20 giugno 2022, secondo  le
tre fasi temporali riferite alle quattro aree geografiche di cui alla
Tabella 4, conformemente alle modalita' operative e alle  tempistiche
specifiche fornite dal Ministero, gli operatori di rete  nazionali  e
locali, fatto salvo quanto disposto dal seguente comma 4,  rilasciano
le restanti frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, oggetto di diritto d'uso  nonche'  le
frequenze di cui all'art. 5 comma 2 e 3, attivate in via  transitoria
dagli operatori nazionali. 
  4. Gli operatori di rete nazionali titolari dei diritti d'uso delle
frequenze indicate nella tabella 5, al fine di evitare  problematiche
interferenziali o per favorire le  operazioni  di  conversione  delle
reti nel periodo transitorio, rilasciano le relative frequenze  nelle
aree e secondo le fasi  temporali  di  cui  alla  stessa  Tabella  5,
conformemente alle modalita' operative e alle tempistiche  specifiche
fornite dal Ministero. 
  5. I soggetti di cui all'art. 30, comma 1 del  decreto  legislativo
2005, n. 177 e successive modifiche  e  integrazioni,  rilasciano  le
frequenze  oggetto  delle  relative  autorizzazioni  per  ogni   area
geografica di cui alla Tabella 1 e 2,  conformemente  alle  modalita'
operative  e  alle  tempistiche  specifiche  fornite  dal  Ministero,
secondo il calendario definito  dalla  Tabella  3  e  4.  I  medesimi
soggetti  hanno  facolta'  di  presentare  al  Ministero,  ai   sensi
dell'art. 30,  comma  1  del  decreto  legislativo  2005,  n.  177  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  una   nuova   richiesta   di
autorizzazione nel rispetto del PNAF e in assenza di interferenze con
altri legittimi utilizzatori. Gli operatori di rete in ambito  locale
titolari di ogni altra autorizzazione o titolo  giuridico  attribuiti
per ogni area geografica di cui alla Tabella 1  e  2,  rilasciano  le
relative frequenze, conformemente alle  modalita'  operative  e  alle
tempistiche specifiche fornite dal Ministero, secondo  il  calendario
definito dalla Tabella 3 e 4. 
  6. Ai sensi dell'art. 1, comma 1036, della legge 27 dicembre  2017,
n. 205, come modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145, in caso
di mancata liberazione delle frequenze da parte dei soggetti  di  cui
ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, entro  le  scadenze  previste  dal  presente
decreto, gli Ispettorati territoriali del Ministero  procedono  senza
ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva  degli  impianti.  A
tal fine  i  predetti  Ispettorati  possono  richiedere  al  prefetto
l'ausilio della Forza pubblica. 
  7. In caso di indisponibilita' delle frequenze della banda  694-790
MHz per mancato rispetto delle scadenze stabilite dall'art. 3 e  fino
all'effettiva  liberazione  delle  frequenze,  gli  assegnatari   dei
relativi diritti d'uso in esito alle procedure  di  cui  all'art.  1,
comma 1028, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  come  modificata
dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145, hanno diritto  a  percepire  un
importo pari agli interessi legali sulle somme  versate  a  decorrere
dal 1º luglio 2022. Il Ministero dello sviluppo economico  agisce  in
rivalsa per  tale  importo  sui  soggetti  che  non  hanno  proceduto
tempestivamente all'esecuzione di quanto prescritto dal calendario di
cui al presente decreto. 
  8. Gli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito locale
relativamente ai canali CH 51 e 53 hanno  facolta'  di  estendere  il
rilascio delle frequenze oltre l'area  geografica  ristretta  di  cui
alla Tabella 2 e fino a coincidenza  con  l'ambito  territoriale  del
relativo diritto d'uso nella regione interessata dalle  attivita'  di
cui al  comma  1,  conformemente  alle  modalita'  operative  e  alle
tempistiche specifiche fornite dal Ministero. 
  9. In ogni caso, gli operatori di rete titolari di diritto d'uso in
ambito  locale  hanno  facolta'  di  effettuare  il  rilascio   della
frequenza oggetto del relativo diritto  d'uso  in  anticipo  rispetto
alle scadenze di cui alla tabella  4,  in  coincidenza  con  la  fase
temporale  disposta  nella  tabella  3  per   l'Area   ristretta   A,
conformemente alle modalita' operative e alle tempistiche  specifiche
fornite dal Ministero. 
  10. A seguito del rilascio delle  rispettive  frequenze  di  ambito
locale,  ai  titolari  dei  relativi  diritti  d'uso  sara'   erogato
l'indennizzo  corrispondente,  secondo  le  modalita'  previste   dal
decreto ministeriale adottato  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1039,
lettera b) e comma 1040 della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  come
modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145.