Art. 5 
 
            Attivazione delle frequenze previste dal PNAF 
 
  1. Nel periodo dal 1° settembre 2021 al 20 giugno 2022, secondo  la
sequenza temporale delle quattro aree geografiche di cui alla Tabella
4,  conformemente  alle  modalita'  operative  e   alle   tempistiche
specifiche  fornite  dal  Ministero,  sono  attivate   le   frequenze
pianificate dal PNAF e assegnate dal Ministero: 
    a) ad operatori di rete, ai fini della messa  a  disposizione  di
capacita' trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in
ambito locale; 
    b)  al  concessionario   del   servizio   pubblico   radiofonico,
televisivo e multimediale, relativamente alle frequenze del multiplex
del  servizio  pubblico  contenente  l'informazione   regionale   con
decomponibilita' per macroaree; 
    c) ad operatori di rete nazionali, ai sensi  dell'art.  1,  comma
1031 e 1031-bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata
dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145. 
  2. Secondo il calendario di  cui  all'art.  3,  conformemente  alle
modalita'  operative  e  alle  tempistiche  specifiche  fornite   dal
Ministero, sono assegnate, esclusivamente  in  via  transitoria,  dal
Ministero agli operatori di rete  in  ambito  nazionale  titolari  di
diritto d'uso dei  canali  CH  50  e  52  per  ogni  area  geografica
ristretta  di  cui  alla  Tabella   2,   frequenze   disponibili   in
sostituzione di quelle rilasciate ai sensi dell'art. 4. Il  Ministero
procede all'assegnazione in via transitoria delle suddette frequenze,
tenendo conto della necessita' di ridurre i disagi per gli utenti  ed
assicurare  la   continuita'   d'impresa   e   l'economicita'   della
trasformazione e della realizzazione delle reti. 
  3. Ai sensi del comma 2 si considerano disponibili le frequenze non
assegnate ad alcun operatore di rete  o  le  frequenze  eventualmente
rilasciate volontariamente ai sensi dell'art. 4, comma 9, nonche'  le
frequenze  pianificate  nel  PNAF  e  assegnate   a   seguito   della
conclusione delle procedure di assegnazione dei diritti  d'uso  delle
frequenze ad operatori di rete nazionali di  cui  all'art.  1,  comma
1031 e 1031-bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata
dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145, al medesimo operatore  di  rete
in ambito nazionale destinatario dell'assegnazione transitoria  o  ad
un nuovo soggetto ad esso riconducibile, a seguito della costituzione
di un accordo commerciale  (intesa)  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera b), della  delibera  n.  129/19/CONS  dell'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle citate  procedure  di
cui al suddetto all'art. 1, comma 1031  e  1031-bis  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 31 dicembre  2018,
n. 145.