Art. 5 Attivazione delle frequenze previste dal PNAF 1. Nel periodo dal 1° settembre 2021 al 20 giugno 2022, secondo la sequenza temporale delle quattro aree geografiche di cui alla Tabella 4, conformemente alle modalita' operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero, sono attivate le frequenze pianificate dal PNAF e assegnate dal Ministero: a) ad operatori di rete, ai fini della messa a disposizione di capacita' trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale; b) al concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, relativamente alle frequenze del multiplex del servizio pubblico contenente l'informazione regionale con decomponibilita' per macroaree; c) ad operatori di rete nazionali, ai sensi dell'art. 1, comma 1031 e 1031-bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145. 2. Secondo il calendario di cui all'art. 3, conformemente alle modalita' operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero, sono assegnate, esclusivamente in via transitoria, dal Ministero agli operatori di rete in ambito nazionale titolari di diritto d'uso dei canali CH 50 e 52 per ogni area geografica ristretta di cui alla Tabella 2, frequenze disponibili in sostituzione di quelle rilasciate ai sensi dell'art. 4. Il Ministero procede all'assegnazione in via transitoria delle suddette frequenze, tenendo conto della necessita' di ridurre i disagi per gli utenti ed assicurare la continuita' d'impresa e l'economicita' della trasformazione e della realizzazione delle reti. 3. Ai sensi del comma 2 si considerano disponibili le frequenze non assegnate ad alcun operatore di rete o le frequenze eventualmente rilasciate volontariamente ai sensi dell'art. 4, comma 9, nonche' le frequenze pianificate nel PNAF e assegnate a seguito della conclusione delle procedure di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze ad operatori di rete nazionali di cui all'art. 1, comma 1031 e 1031-bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145, al medesimo operatore di rete in ambito nazionale destinatario dell'assegnazione transitoria o ad un nuovo soggetto ad esso riconducibile, a seguito della costituzione di un accordo commerciale (intesa) di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della delibera n. 129/19/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle citate procedure di cui al suddetto all'art. 1, comma 1031 e 1031-bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145.