IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198,  recante  «Istituzione  del
Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione  e  deleghe
al  Governo  per  la  ridefinizione  della  disciplina  del  sostegno
pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica  e
televisiva locale, della  disciplina  di  profili  pensionistici  dei
giornalisti e della composizione e  delle  competenze  del  Consiglio
nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in
concessione  del  servizio   pubblico   radiofonico,   televisivo   e
multimediale», ed in particolare l'art. 1, concernente  le  fonti  di
alimentazione, le finalita' ad esso riferibili, nonche' le  modalita'
di  ripartizione  del  Fondo  per  il  pluralismo   e   l'innovazione
dell'informazione; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» ed in  particolare  l'art.  1,
comma 806, con cui si dispone che «Per gli anni  2019  e  2020,  agli
esercenti  attivita'  commerciali  che  operano  esclusivamente   nel
settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste  e  periodici
e' riconosciuto, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno
2019 e di 17 milioni di euro per l'anno 2020,  un  credito  d'imposta
parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, COSAP  e  TARI
con riferimento ai locali dove si svolge  la  medesima  attivita'  di
vendita di giornali, riviste e periodici  al  dettaglio,  nonche'  ad
altre spese di locazione o ad altre spese individuate con il  decreto
di cui al comma 808, anche in relazione all'assenza di punti  vendita
della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui  al
presente comma e' stabilito  nella  misura  massima  di  2.000  euro.
L'agevolazione si estende anche agli esercenti attivita'  commerciali
non esclusivi, come individuati dall'art.  2,  comma  3  del  decreto
legislativo 24 aprile 2001, n. 179,  a  condizione  che  la  predetta
attivita' commerciale rappresenti l'unico punto vendita al  dettaglio
di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento»; 
  Visto altresi' l'art. 1, comma 807 della citata legge  n.  145  del
2018, ai sensi del quale «Gli esercizi di cui al  comma  806  possono
accedere al credito d'imposta nel  rispetto  dei  limiti  di  cui  al
regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  "de  minimis".  Il
credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione  ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,
mediante modello F24»; 
  Visto, inoltre, il successivo art. 1, comma 808 della legge n.  145
del  2018,  secondo  il  quale  «Con  decreto  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente   legge,   sono   stabilite   le
disposizioni applicative dei commi 806 ed 807 anche  con  riferimento
al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti»; 
  Visto, infine, l'art. 1, comma 809 della legge n. 145 del 2018,  in
base al quale «Agli oneri derivanti dai commi 806 a 808 si  provvede:
a) quanto 13 milioni di euro nell'anno 2019 e a  4  milioni  di  euro
nell'anno 2020, mediante corrispondente  riduzione  della  quota  del
Fondo per il pluralismo e l'innovazione  dell'informazione  spettante
alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 4 della legge 26 ottobre 2016, n. 198; b) quanto a  13  milioni
di euro nell'anno 2020,  a  valere  sulle  risorse  disponibili  gia'
destinate al credito di imposta di cui all'art. 4  del  decreto-legge
18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge  16
maggio 2012, n. 103. Il Fondo  per  la  compensazione  degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali,  di  cui  all'art.  6,
comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008,  n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di  13
milioni di euro per l'anno 2020»; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2001,  n.  170,  recante
«Riordino  del  sistema  di  diffusione  della  stampa  quotidiana  e
periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile  1999,  n.  108»
ed, in particolare, l'art. 2 nel quale  e'  definito  il  sistema  di
vendita della stampa quotidiana e periodica articolato  su  tutto  il
territorio nazionale in punti vendita esclusivi, che sono tenuti alla
vendita generale di quotidiani e di periodici, e non  esclusivi,  che
possono vendere  alle  condizioni  stabilite  dal  medesimo  decreto,
quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
quelli   di   modernizzazione   del   sistema   di   gestione   delle
dichiarazioni»  ed,  in  particolare,  l'art.  17  che   prevede   la
disciplina del sistema dei versamenti unitari con compensazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il comma 53 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
in base al quale i crediti di imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione  dei  redditi  possono  essere  utilizzati  nel  limite
annuale di euro 250.000; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  maggio   2010,   n.   73,   recante
disposizioni urgenti tributarie e finanziarie  anche  in  adeguamento
alla normativa comunitaria, ed in particolare l'art. 1, comma  6,  in
materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti di imposta; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  europea
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli art. 107 e  108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  del  18  dicembre
2013, agli aiuti de minimis; 
  Visto  l'art.  52  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  che
disciplina il registro nazionale degli aiuti di Stato prevedendo che,
al fine di garantire il  rispetto  dei  divieti  di  cumulo  e  degli
obblighi di trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa
europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici
e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le
relative informazioni alla banca dati istituita presso  il  Ministero
dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il  funzionamento
del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi  dell'art.  52,
comma  6  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e   successive
modificazioni ed integrazioni» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto  2017,  e,
in particolare, gli articoli 8, 9, 13 e 14 che prevedono, prima della
concessione da parte del  soggetto  concedente  aiuti  di  Stato,  la
registrazione dell'aiuto individuale e  l'espletamento  di  verifiche
tramite  cui   estrarre   le   informazioni   relative   agli   aiuti
precedentemente erogati al soggetto  richiedente  per  accertare  che
nulla osti alla concessione degli aiuti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Oggetto e categorie di beneficiari 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1,  commi  da  806  a  808,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, e' riconosciuto un credito d'imposta in favore
dei soggetti di seguito indicati: 
    a) esercenti attivita' commerciali che operano esclusivamente nel
settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici; 
    b) esercenti attivita' commerciali di vendita di merci  abilitati
alla vendita di quotidiani  o  periodici  alle  condizioni  stabilite
dall'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.  170,
«cosiddetti  punti  vendita  non  esclusivi»,  a  condizione  che  la
predetta attivita' commerciale rappresenti l'unico punto  vendita  al
dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.