Art. 3 
 
             Parametri di calcolo del credito d'imposta 
 
  1.  Per   gli   esercenti   attivita'   commerciali   che   operano
esclusivamente nel settore della vendita al  dettaglio  di  giornali,
riviste e periodici, il  credito  d'imposta  di  cui  all'art.  1  e'
parametrato agli  importi  pagati  dal  titolare  del  singolo  punto
vendita per i  locali  in  cui  si  esercita  la  vendita,  nell'anno
precedente a quello dell'istanza di accesso al credito d'imposta, con
riferimento alle seguenti voci: 
    a) imposta municipale unica - IMU; 
    b) tassa per i servizi indivisibili - TASI; 
    c) canone per l'occupazione di suolo pubblico - COSAP; 
    d) tassa sui rifiuti - TARI; 
    e) spese per locazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto
(IVA), a condizione che l'esercente operi come  unico  punto  vendita
esclusivo nel territorio comunale. 
  2. Per gli esercenti le attivita' di cui all'art. 1, lettera b) del
presente decreto, il credito di imposta e' parametrato alle  medesime
voci elencate al comma 1, e commisurato per punto vendita al rapporto
tra i  ricavi  provenienti  dalla  vendita  di  giornali,  riviste  e
periodici  al  lordo  di  quanto  dovuto  ai  fornitori  e  i  ricavi
complessivi, considerando per le vendite soggette ad aggio  o  ricavo
fisso il prezzo di cessione al pubblico. 
  3. Il credito d'imposta,  stabilito  per  ciascun  esercente  nella
misura massima di 2.000 euro in relazione a ciascun punto vendita  al
dettaglio di giornali,  riviste  e  periodici,  e'  riconosciuto  nel
rispetto dei limiti di cui al regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della
Commissione del 18 dicembre 2013, relativo  alla  applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis.