Art. 3 Parametri di calcolo del credito d'imposta 1. Per gli esercenti attivita' commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, il credito d'imposta di cui all'art. 1 e' parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita, nell'anno precedente a quello dell'istanza di accesso al credito d'imposta, con riferimento alle seguenti voci: a) imposta municipale unica - IMU; b) tassa per i servizi indivisibili - TASI; c) canone per l'occupazione di suolo pubblico - COSAP; d) tassa sui rifiuti - TARI; e) spese per locazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che l'esercente operi come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale. 2. Per gli esercenti le attivita' di cui all'art. 1, lettera b) del presente decreto, il credito di imposta e' parametrato alle medesime voci elencate al comma 1, e commisurato per punto vendita al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori e i ricavi complessivi, considerando per le vendite soggette ad aggio o ricavo fisso il prezzo di cessione al pubblico. 3. Il credito d'imposta, stabilito per ciascun esercente nella misura massima di 2.000 euro in relazione a ciascun punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, e' riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.