Art. 4 
 
                    Accesso al credito d'imposta 
 
  1. Gli esercenti che intendono  accedere  al  beneficio  presentano
apposita domanda, per via  telematica,  utilizzando  il  modello  che
sara'  reso  disponibile  sul  sito  internet  del  Dipartimento  per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, tra il 1° settembre ed il 30 settembre di ciascuno dei  due
anni cui si riferisce il credito d'imposta. 
  2. Alla domanda di cui al comma 1  deve  essere  allegata  apposita
dichiarazione  sostitutiva  di  atto   di   notorieta',   redatta   e
sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per ognuna delle voci  di  spesa
indicate all'art. 3, comma 1 del presente decreto, che  concorrono  a
formare la base di calcolo del credito  d'imposta,  e  con  la  quale
l'impresa attesti qualsiasi aiuto de minimis ricevuto nel  corso  dei
due esercizi finanziari precedenti e  nell'esercizio  finanziario  in
corso. 
  3. Per i punti vendita esclusivi di cui alla lettera  a)  dell'art.
1, che espongano le spese, al netto dell'imposta sul valore  aggiunto
(IVA), sostenute per la locazione del locale in cui e' esercitata  la
vendita, alla domanda di cui al comma 1 dovra' essere allegata, oltre
alla documentazione di cui al comma  2,  un'apposita  certificazione,
rilasciata dal comune nel cui territorio si  svolge  l'attivita'  del
richiedente, attestante l'inesistenza di altra attivita' di rivendita
al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel medesimo territorio
comunale. 
  4. Per i punti  vendita  non  esclusivi  di  cui  alla  lettera  b)
dell'art. 1, alla domanda di cui al comma 1 dovra'  essere  allegata,
oltre alla documentazione di cui al comma 2 e alla certificazione  di
cui al comma 3, una ulteriore dichiarazione sostitutiva  di  atto  di
notorieta', redatta e sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente
il rapporto secondo le regole di cui all'art. 3, comma 2.