Art. 5 
 
                Riconoscimento del credito d'imposta 
 
  1. Entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni cui  si  riferisce
il credito d'imposta, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria
della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  provvede  a  formare
l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti cui  e'  riconosciuto
il credito medesimo, con il relativo importo spettante a ciascuno nei
limiti di cui all'art. 3, comma  3.  Tale  elenco  e'  approvato  con
decreto del Capo del Dipartimento e immediatamente pubblicato, con la
dovuta evidenza, sul  sito  istituzionale  del  Dipartimento  stesso.
Contestualmente, il suddetto elenco e'  trasmesso  all'Agenzia  delle
entrate secondo le modalita' definite ai sensi dell'art. 7, comma 4. 
  2. Qualora  il  totale  dei  crediti  d'imposta  richiesti  risulti
superiore, per ciascun anno di riferimento, alle risorse disponibili,
si procede al riparto  proporzionale  tra  tutti  i  soggetti  aventi
diritto. In tal caso l'elenco di cui al comma 1  e'  formato  tenendo
conto dell'esito della ripartizione proporzionale.