Art. 6 
 
                   Utilizzo del credito d'imposta 
 
  1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art.  17  del  decreto
legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  presentando  il  modello  di
pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi  a
disposizione   dall'Agenzia   delle   entrate,   pena    lo    scarto
dell'operazione di versamento, a partire dal quinto giorno lavorativo
successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari di
cui all'art. 5, comma 1. 
  2. L'ammontare del credito d'imposta  utilizzato  in  compensazione
non deve eccedere l'importo concesso  con  il  provvedimento  di  cui
all'art. 5, pena lo scarto dell'operazione di versamento. 
  3. Il credito d'imposta e' indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta di concessione  del  credito  e  nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di  imposta  successivi
fino a quello nel corso  del  quale  se  ne  conclude  l'utilizzo.  I
soggetti con periodo di imposta non  coincidente  con  l'anno  solare
indicano  il  credito  d'imposta  nella  dichiarazione  dei   redditi
relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre  dell'anno  di
concessione del credito.