Art. 7 
 
              Cause di revoca e di recupero del credito 
 
  1. Il Dipartimento per  l'informazione  e  l'editoria,  qualora,  a
seguito dei controlli effettuati, accerti l'insussistenza  di  uno  o
piu' dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la  documentazione
presentata contenga elementi  non  veritieri  o  risultino  false  le
dichiarazioni rese, procede alla revoca o alla  rideterminazione  del
credito di imposta. 
  2. I soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse ai sensi  del
presente  decreto  sono  tenuti  a  comunicare   tempestivamente   al
Dipartimento per l'informazione e l'editoria l'eventuale perdita  dei
requisiti di ammissibilita' ai benefici richiesti, nonche' ogni altra
variazione che incida sulla misura del beneficio. 
  3. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria procede in forza
dell'art. 1,  comma  6  del  decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  al
recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato. Per quanto
non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano  le
disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione  e
contenzioso, previste per le imposte sui redditi. 
  4.  Ai  fini  dell'attivita'  di  monitoraggio  e  controllo  della
corretta   fruizione   del   credito   d'imposta   riconosciuto,   il
Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria  e  l'Agenzia  delle
entrate concordano, entro sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del
presente decreto, le  modalita'  telematiche  di  trasmissione  e  di
interscambio dei  dati  relativi  alle  agevolazioni  concesse,  agli
importi utilizzati  in  compensazione,  ai  sensi  dell'art.  17  del
decreto  legislativo  9  luglio  1977,  n.  241  e  alle   variazioni
eventualmente  intervenute  degli  importi  del  credito  di  imposta
oggetto del provvedimento di revoca o di rideterminazione.