Art. 7 Cause di revoca e di recupero del credito 1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l'insussistenza di uno o piu' dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, procede alla revoca o alla rideterminazione del credito di imposta. 2. I soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilita' ai benefici richiesti, nonche' ogni altra variazione che incida sulla misura del beneficio. 3. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria procede in forza dell'art. 1, comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per le imposte sui redditi. 4. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio e controllo della corretta fruizione del credito d'imposta riconosciuto, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e l'Agenzia delle entrate concordano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le modalita' telematiche di trasmissione e di interscambio dei dati relativi alle agevolazioni concesse, agli importi utilizzati in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1977, n. 241 e alle variazioni eventualmente intervenute degli importi del credito di imposta oggetto del provvedimento di revoca o di rideterminazione.