Art. 8 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1.  Il  Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria   assicura
l'attuazione del  presente  decreto,  ivi  compresi  gli  adempimenti
relativi al registro nazionale  degli  aiuti  di  Stato,  avvalendosi
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. 
  2. Il credito di  imposta  e'  riconosciuto  nel  limite  di  spesa
complessivo annuo previsto dall'art. 1,  comma  806  della  legge  30
dicembre  2018,  n.  145.  A  tal  fine,  le  relative  risorse  sono
trasferite alla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle  entrate
- Fondi di bilancio» per le  regolarizzazioni  contabili  conseguenti
alla fruizione dei crediti di imposta concessi. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 31 maggio 2019 
 
                                                p. Il Presidente      
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                      Crimi           
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
           Tria 

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2019 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione  internazionale  Reg.ne  succ.  n.
1358.