Art. 8 Disposizioni finali 1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria assicura l'attuazione del presente decreto, ivi compresi gli adempimenti relativi al registro nazionale degli aiuti di Stato, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Il credito di imposta e' riconosciuto nel limite di spesa complessivo annuo previsto dall'art. 1, comma 806 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine, le relative risorse sono trasferite alla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» per le regolarizzazioni contabili conseguenti alla fruizione dei crediti di imposta concessi. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 maggio 2019 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Crimi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale Reg.ne succ. n. 1358.