IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                       IL MINISTRO PER IL SUD 
 
  Vista la comunicazione della Commissione recante gli  «Orientamenti
sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti  per  il
finanziamento del rischio» (2014/C 19/04) e, in particolare, i  punti
da 29 a 45 concernenti il  «test  dell'operatore  in  un'economia  di
mercato»; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  la   stabilizzazione   finanziaria»,   e
successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art.  31
«Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio  verso  le
nuove imprese»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno  2014,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   dell'Unione
europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara  alcune  categorie  di
aiuti compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli 107  e  108  del  Trattato  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  29  gennaio
2015, recante interventi  per  lo  sviluppo  delle  piccole  e  medie
imprese ad elevato potenziale  di  crescita,  ovvero  che  realizzano
innovazioni nei processi, beni o servizi, mediante  investimenti  nel
capitale di rischio da attuare  tramite  l'istituzione  di  un  fondo
comune di investimento chiuso per operazioni di venture capital; 
  Vista la  delibera  CIPE  n.  52  del  1°  dicembre  2016  che,  in
applicazione dell'art. 1,  comma  703,  lettera  c)  della  legge  n.
190/2014 (legge di stabilita'  2015),  approva  il  «Piano  operativo
imprese e competitivita' FSC 2014-2020» di competenza  del  Ministero
dello sviluppo economico, il quale ha  l'obiettivo  di  rafforzare  e
rilanciare la competitivita' dell'industria manifatturiera nazionale,
promuovendo l'innovazione industriale e gli investimenti  privati  e,
in particolare, l'asse tematico 2, «rilancio investimenti  e  accesso
al credito» del suddetto piano operativo, che si pone l'obiettivo  di
favorire lo sviluppo  produttivo,  tecnologico  e  occupazionale  dei
diversi sistemi produttivi territoriali presenti nel Paese attraverso
il sostegno a progetti  di  investimento  ed  eventuali  progetti  di
ricerca e sviluppo a essi associati, realizzati da  grandi,  medie  e
piccole imprese, che siano  in  grado  di  favorire  l'ammodernamento
tecnologico dei processi  produttivi,  l'attrazione  di  investimenti
esterni, il rilancio produttivo e occupazionale di  aree  soggette  a
crisi delle  attivita'  produttive,  la  transizione  industriale  di
comparti produttivi strategici per la competitivita' del Paese  verso
produzioni a maggiore valore aggiunto; 
  Vista la delibera CIPE n. 14 del 28 febbraio 2018  che  prevede,  a
valere sulle risorse del «Piano operativo  imprese  e  competitivita'
FSC  2014-2020»,  uno  stanziamento  di  200  milioni  di  euro   per
contrastare  i  fenomeni  di  cessazione  delle  attivita'   e/o   di
delocalizzazione produttiva attraverso interventi  di  sostegno  agli
investimenti e all'occupazione  che  favoriscano  la  transizione  di
grandi  imprese  e  complessi  industriali  di  rilevante  dimensione
caratterizzati da gravi crisi finanziarie e/o produttive, ivi incluse
quelle insolventi, verso nuovi assetti imprenditoriali; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  7  maggio
2018,  recante   interventi   di   sostegno   agli   investimenti   e
all'occupazione volti a  contrastare  fenomeni  di  cessazione  delle
attivita' o  di  delocalizzazione  produttiva,  finanziati  a  valere
sull'assegnazione di cui alla predetta delibera CIPE  n.  14  del  28
febbraio 2018; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare: 
    l'art. 1, comma 116, che prevede che, al fine di  semplificare  e
rafforzare  il   settore   del   venture   capital   e   il   tessuto
economico-produttivo del Paese, il Ministero dello sviluppo economico
puo' autorizzare la cessione,  a  condizioni  di  mercato,  da  parte
dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo  d'impresa   S.p.a.   -   Invitalia,   di   una   quota   di
partecipazione,  anche  di  controllo,  detenuta  nella  societa'  di
gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR S.p.a. - Invitalia SGR,
nonche' di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti,  per
favorire la gestione sinergica delle risorse di cui all'art.  23  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, all'art.  1,  comma  897,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al comma 121 della  medesima  legge
30 dicembre 2018, n. 145; 
    l'art. 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  che
attribuisce  il  diritto  di  opzione   all'Istituto   nazionale   di
promozione di cui all'art. 1, comma  826,  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208, per l'acquisto della quota di partecipazione  azionaria
in Invitalia SGR nonche' della quota di partecipazione  in  fondi  da
essa gestiti; 
    l'art. 1, comma 121,  che  prevede  che  le  risorse  di  cui  al
precitato decreto del Ministero dello  sviluppo  economico  7  maggio
2018 sono assegnate al Ministero  dello  sviluppo  economico  che  le
utilizza per le finalita' di cui al comma 116 della medesima legge n.
145 del 2018, in quanto compatibili con le politiche  economiche  del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, di concerto con il Ministro  per
il sud, sentita la cabina di regia di  cui  all'art.  1,  comma  703,
lettera c), della legge 23  dicembre  2014,  n.  190  ed  assicurando
l'informativa al CIPE; 
    l'art. 1, comma 206, che prevede che, al fine di  promuovere  gli
investimenti  in  capitale  di  rischio   da   parte   di   operatori
professionali,  lo  Stato,  tramite  il  Ministero   dello   sviluppo
economico, puo' sottoscrivere quote o azioni di uno o piu' Fondi  per
il venture capital o di uno o piu' fondi che investono in  Fondi  per
il venture capital, come definiti dall'art. 31, comma 2,  del  citato
decreto-legge n. 98 del 2011; 
    l'art. 1, comma 207, che prevede che lo Stato puo'  sottoscrivere
le quote o azioni di cui al comma  206,  anche  unitamente  ad  altri
investitori istituzionali, pubblici  o  privati,  privilegiati  nella
ripartizione dei  proventi  derivanti  dalla  gestione  dei  predetti
organismi di investimento; 
  Considerato che l'art. 1, comma  208,  della  richiamata  legge  30
dicembre 2018, n. 145, prevede che, con decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le modalita' d'investimento dello Stato di cui
ai commi 206 e 207 nel rispetto della comunicazione della Commissione
europea 2014/C 19/04, relativa  agli  «Orientamenti  sugli  aiuti  di
Stato destinati a promuovere gli investimenti  per  il  finanziamento
del rischio» o del regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione,
del 17 giugno 2014; 
  Considerato che l'art. 1, comma 209, della legge n.  145  del  2018
prevede che, per le finalita' di cui  al  comma  206,  e'  istituito,
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico,  il
Fondo di sostegno al venture capital con una dotazione di 30  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025; 
  Ritenuto opportuno, al fine di perseguire  con  maggiore  efficacia
l'obiettivo di promozione degli interventi nel capitale di rischio  e
garantire una adeguata sinergia con gli strumenti gia' in essere, che
il predetto Fondo di sostegno al venture capital intervenga  altresi'
in fondi gestiti dalla societa' di  gestione  del  risparmio  di  cui
all'art. 1, comma 116, della citata legge n. 145 del 2018; 
  Ritenuto,  altresi',  opportuno  stabilire,  in  ottemperanza  alle
disposizioni di cui all'art. 1, comma 121, della  legge  n.  145  del
2018, le modalita' di utilizzo delle risorse  di  cui  alla  delibera
CIPE n. 14 del 28 febbraio 2018, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «comunicazione»: comunicazione della Commissione  recante  gli
«Orientamenti  sugli  aiuti  di  Stato  destinati  a  promuovere  gli
investimenti per il finanziamento del rischio» (2014/C 19/04); 
    b) «equity»: il conferimento di  capitale  in  un'impresa,  quale
corrispettivo di una quota del capitale di rischio dell'impresa anche
attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi  e
strumenti rappresentativi di capitale (warrant); 
    c) «Fondi per il venture capital»: gli organismi di  investimento
collettivo del risparmio di tipo chiuso  costituiti  sotto  forma  di
societa'  di  investimento  a  capitale  fisso  ovvero  di  fondi  di
investimento  alternativo  di  cui  all'art.   31,   comma   2,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per
la   stabilizzazione   finanziaria»,   convertito   in   legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio  2011,  n.
111,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   da   ultime
intervenute con l'art. 1, comma 219 della legge n. 145/2018; 
    d) «Fondo di sostegno al venture capital»: il Fondo  di  sostegno
al venture capital istituito dall'art. 1, comma 209, della  legge  n.
145/2018 nello stato di previsione del Ministero; 
    e)  «investimento  nelle  PMI»:  si   intende   l'operazione   di
sottoscrizione, ovvero  l'impegno  vincolante  di  sottoscrizione  di
strumenti finanziari di  equity  o  quasi  equity  emessi  dalle  PMI
oggetto di investimento da parte di Fondi per il venture capital; 
    f) «investitori privati indipendenti»:  gli  investitori  privati
che non sono azionisti dell'impresa ammissibile in cui investono; 
    g) «legge n. 145/2018»: la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e
bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021»   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
    h) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    i) «PMI»: l'impresa che  occupa  meno  di  250  persone,  il  cui
fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale  di
bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro ai sensi dell'allegato
1 al regolamento di esenzione; 
    j) «quasi-equity»: un tipo di finanziamento che  si  colloca  tra
equity e debito e ha un rischio piu'  elevato  del  debito  di  primo
rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al  capitale  primario
(common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene  si  basa
principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria
e che non e' garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli
investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come  debito,
non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e in alcuni
casi convertibile in equity o come capitale  privilegiato  (preferred
equity); 
    k) «regolamento di esenzione»: regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014; 
    l) «risultato finale della  gestione  del  fondo»:  il  risultato
finale conseguito dalla gestione del fondo, dato dalla differenza tra
l'ammontare dell'attivo netto  liquidato,  comprensivo  di  eventuali
rimborsi effettuati nel corso della durata del  fondo  e  l'ammontare
del fondo inizialmente sottoscritto e versato. 
    m) «SGR»: la societa' di gestione del risparmio di  cui  all'art.
1, comma 116, della legge n. 145/2018.