Art. 10 Modalita' e termini di restituzione delle risorse 1. Entro trenta giorni dalla data di liquidazione di ciascun Fondo per il venture capital ovvero di ciascun fondo che investe in Fondi per il venture capital di cui all'art. 3 e di cui all'art. 6, la relativa societa' di gestione restituisce al Ministero, in qualita' di quotista, l'attivo eventualmente derivante dalla liquidazione del medesimo fondo in base alla ripartizione tra i partecipanti e la societa' di gestione dei proventi e del risultato finale della gestione del fondo derivante dallo smobilizzo degli investimenti del fondo. 2. La somma di cui al comma 1 e' attribuita dal Ministero all'entrata del bilancio dello Stato.