Art. 10 
 
          Modalita' e termini di restituzione delle risorse 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data di liquidazione di ciascun  Fondo
per il venture capital ovvero di ciascun fondo che investe  in  Fondi
per il venture capital di cui all'art. 3 e  di  cui  all'art.  6,  la
relativa societa' di gestione restituisce al Ministero,  in  qualita'
di quotista, l'attivo eventualmente derivante dalla liquidazione  del
medesimo fondo in base alla ripartizione  tra  i  partecipanti  e  la
societa' di gestione  dei  proventi  e  del  risultato  finale  della
gestione del fondo derivante dallo smobilizzo degli investimenti  del
fondo. 
  2. La  somma  di  cui  al  comma  1  e'  attribuita  dal  Ministero
all'entrata del bilancio dello Stato.