Art. 3 Modalita' operative di intervento del Fondo di sostegno al venture capital 1. Il Ministero, attraverso le risorse del Fondo di sostegno al venture capital, opera investendo in uno o piu' Fondi per il venture capital, ovvero in uno o piu' organismi di investimento collettivo del risparmio che investono in Fondi per il venture capital, istituiti e gestiti dalla SGR o da altre societa' autorizzate da Banca d'Italia a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. 2. Le risorse del Fondo di sostegno al venture capital di cui al comma 1 possono essere investite negli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 1: a) a condizioni di mercato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, in linea con le disposizioni previste nella comunicazione o b) in regime di esenzione, secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente decreto, in linea con le disposizioni previste nel regolamento di esenzione o c) ricorrendo congiuntamente ad entrambe le modalita' d'investimento di cui alle precedenti lettere a) e b). 3. I Fondi per il venture capital e gli organismi di investimento collettivo del risparmio che investono in Fondi per il venture capital di cui al comma 1 operano: a) a condizioni di mercato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, in linea con le disposizioni previste nella comunicazione; b) in regime di esenzione, secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente decreto, in linea con le disposizioni previste nel regolamento di esenzione; c) con entrambe le modalita' di intervento di cui alle precedenti lettere a) e b).