Art. 3 
 
Modalita' operative di intervento del Fondo di  sostegno  al  venture
                               capital 
 
  1. Il Ministero, attraverso le risorse del  Fondo  di  sostegno  al
venture capital, opera investendo in uno o piu' Fondi per il  venture
capital, ovvero in uno o piu' organismi  di  investimento  collettivo
del  risparmio  che  investono  in  Fondi  per  il  venture  capital,
istituiti e gestiti dalla SGR o  da  altre  societa'  autorizzate  da
Banca d'Italia a prestare il  servizio  di  gestione  collettiva  del
risparmio. 
  2. Le risorse del Fondo di sostegno al venture capital  di  cui  al
comma 1 possono essere  investite  negli  organismi  di  investimento
collettivo del risparmio di cui al comma 1: 
    a) a condizioni di mercato, secondo quanto previsto  dall'art.  4
del presente decreto, in linea con  le  disposizioni  previste  nella
comunicazione o 
    b) in regime di esenzione, secondo quanto  previsto  dall'art.  5
del presente decreto, in  linea  con  le  disposizioni  previste  nel
regolamento di esenzione o 
    c)   ricorrendo   congiuntamente   ad   entrambe   le   modalita'
d'investimento di cui alle precedenti lettere a) e b). 
  3. I Fondi per il venture capital e gli organismi  di  investimento
collettivo del risparmio  che  investono  in  Fondi  per  il  venture
capital di cui al comma 1 operano: 
    a) a condizioni di mercato, secondo quanto previsto  dall'art.  4
del presente decreto, in linea con  le  disposizioni  previste  nella
comunicazione; 
    b) in regime di esenzione, secondo quanto  previsto  dall'art.  5
del presente decreto, in  linea  con  le  disposizioni  previste  nel
regolamento di esenzione; 
    c) con entrambe le modalita' di intervento di cui alle precedenti
lettere a) e b).