Art. 4 
 
Intervento a condizioni di mercato del Fondo di sostegno  al  venture
                               capital 
 
  1. Gli investimenti delle risorse del Fondo di sostegno al  venture
capital negli organismi di investimento collettivo del  risparmio  di
cui all'art. 3, comma 1, sono effettuati da parte del  Ministero  nel
rispetto  delle  condizioni  previste  dal  «test  dell'operatore  in
un'economia di mercato». 
  2. Ai fini di cui al comma 1 il «test dell'operatore in un'economia
di mercato» di cui ai punti da 29 a 45 della comunicazione si intende
soddisfatto, tra l'altro, quando ricorre una delle seguenti  ipotesi,
alternative tra loro: 
    a) l'investimento da parte del Ministero e' effettuato  in  linea
con le normali condizioni di mercato, che  si  intendono  soddisfatte
anche nel caso in cui la SGR  sia  soggetto  autonomo,  indipendente,
sottoposto a regole del  mercato,  gestito  secondo  una  prospettiva
puramente  commerciale,  dotato  di  presidi   organizzativi   e   di
governance  adeguati  e  le  cui  decisioni  di  investimento   siano
orientate  esclusivamente  al  profitto,   ed   adottate   in   piena
indipendenza e sulla base di motivazioni essenzialmente commerciali; 
    b) l'investimento da parte del Ministero e' effettuato unitamente
ad altri investitori privati indipendenti,  la  quale  condizione  si
intende  soddisfatta,  anche  alla  luce  dei  criteri  di  cui  alla
comunicazione, in ciascuno dei seguenti casi: 
      i. sottoscrizione ovvero impegno vincolante  di  sottoscrizione
da parte di investitori privati indipendenti di  quote  o  azioni  di
Fondi per il venture capital, ovvero di quote o azioni  di  organismi
di investimento collettivo del risparmio che investono in  Fondi  per
il venture capital, per un valore almeno pari al  30  per  cento  del
loro ammontare totale; 
      ii. coinvestimento da parte di investitori privati indipendenti
nelle singole operazioni effettuate dai Fondi per il venture capital,
per un importo almeno pari al 30 per  cento  dell'investimento  nella
singola operazione; 
      iii. combinazione delle modalita' indicate ai precedenti  punti
i)  e  ii),  tale   da   garantire   che   le   risorse   finanziarie
complessivamente apportate nella singola operazione  di  investimento
nella PMI da parte di investitori privati indipendenti  siano  almeno
pari al 30 per cento; 
      iv. qualora non siano  rispettate  le  percentuali  di  cui  ai
precedenti paragrafi da i) a iii), ogni qualvolta l'intervento  degli
investitori privati indipendenti, con riferimento agli altri termini,
sia effettuato  alle  medesime  condizioni  ed  abbia  una  rilevanza
economica effettiva, da valutare caso per caso anche alla luce  della
particolarita' del mercato del venture capital.