Art. 4 Intervento a condizioni di mercato del Fondo di sostegno al venture capital 1. Gli investimenti delle risorse del Fondo di sostegno al venture capital negli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 3, comma 1, sono effettuati da parte del Ministero nel rispetto delle condizioni previste dal «test dell'operatore in un'economia di mercato». 2. Ai fini di cui al comma 1 il «test dell'operatore in un'economia di mercato» di cui ai punti da 29 a 45 della comunicazione si intende soddisfatto, tra l'altro, quando ricorre una delle seguenti ipotesi, alternative tra loro: a) l'investimento da parte del Ministero e' effettuato in linea con le normali condizioni di mercato, che si intendono soddisfatte anche nel caso in cui la SGR sia soggetto autonomo, indipendente, sottoposto a regole del mercato, gestito secondo una prospettiva puramente commerciale, dotato di presidi organizzativi e di governance adeguati e le cui decisioni di investimento siano orientate esclusivamente al profitto, ed adottate in piena indipendenza e sulla base di motivazioni essenzialmente commerciali; b) l'investimento da parte del Ministero e' effettuato unitamente ad altri investitori privati indipendenti, la quale condizione si intende soddisfatta, anche alla luce dei criteri di cui alla comunicazione, in ciascuno dei seguenti casi: i. sottoscrizione ovvero impegno vincolante di sottoscrizione da parte di investitori privati indipendenti di quote o azioni di Fondi per il venture capital, ovvero di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono in Fondi per il venture capital, per un valore almeno pari al 30 per cento del loro ammontare totale; ii. coinvestimento da parte di investitori privati indipendenti nelle singole operazioni effettuate dai Fondi per il venture capital, per un importo almeno pari al 30 per cento dell'investimento nella singola operazione; iii. combinazione delle modalita' indicate ai precedenti punti i) e ii), tale da garantire che le risorse finanziarie complessivamente apportate nella singola operazione di investimento nella PMI da parte di investitori privati indipendenti siano almeno pari al 30 per cento; iv. qualora non siano rispettate le percentuali di cui ai precedenti paragrafi da i) a iii), ogni qualvolta l'intervento degli investitori privati indipendenti, con riferimento agli altri termini, sia effettuato alle medesime condizioni ed abbia una rilevanza economica effettiva, da valutare caso per caso anche alla luce della particolarita' del mercato del venture capital.