Art. 5 
 
Intervento in regime di esenzione del Fondo di  sostegno  al  venture
                               capital 
 
  1. Gli investimenti delle risorse del Fondo di sostegno al  venture
capital negli organismi di investimento collettivo del  risparmio  di
cui all'art. 3, comma 1, qualora non siano soddisfatte le  condizioni
di cui all'art. 4, sono  effettuati  nel  rispetto  delle  condizioni
previste dal Capo I del regolamento di esenzione e dall'art.  21  del
medesimo regolamento di esenzione. 
  2. L'intervento in regime di esenzione  e'  consentito  qualora  il
relativo Fondo di venture capital che riceve  risorse  dal  Fondo  di
sostegno al venture capital, direttamente o tramite un  organismo  di
investimento collettivo del risparmio che investe  in  Fondi  per  il
venture capital, investe unicamente in favore di  PMI,  non  quotate,
che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni: 
    a) non hanno operato in alcun mercato; 
    b) operano in un mercato qualsiasi da meno di  sette  anni  dalla
loro prima vendita commerciale; 
    c) necessitano di un investimento iniziale per  il  finanziamento
del rischio che, sulla base di un piano aziendale  elaborato  per  il
lancio di  un  nuovo  prodotto  o  l'ingresso  su  un  nuovo  mercato
geografico, e' superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo negli
ultimi cinque anni. 
  3. Per gli investimenti di cui al comma 1 deve essere  previsto  un
apporto di  risorse  finanziarie  da  parte  di  investitori  privati
indipendenti per un ammontare almeno pari al: 
    a) 10  per  cento  dell'operazione,  nel  caso  di  finanziamento
concesso alle PMI di cui al comma 2, lettera a); 
    b) 40  per  cento  dell'operazione,  nel  caso  di  finanziamento
concesso alle PMI di cui al comma 2, lettera b); 
    c) 60  per  cento  dell'operazione,  nel  caso  di  finanziamento
concesso alle PMI di cui al comma  2,  lettera  c)  e  per  ulteriori
investimenti in PMI dopo il periodo di sette anni di cui al comma  2,
lettera b). 
  4. L'investimento complessivo in ciascuna  PMI  non  puo'  eccedere
l'importo di euro  15.000.000,00,  fermo  restando  il  rispetto  del
limite  di  investimento  previsto  dall'art.  31,   comma   5,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, necessario  al  fine  di  ottenere  l'applicazione  del
regime di esenzione di cui all'art. 31, comma 4, del decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98. 
  5. Negli interventi attuati ai sensi dell'art. 21  del  regolamento
di esenzione, il regolamento di gestione o lo statuto degli organismi
di investimento collettivo del risparmio cui  all'art.  3,  comma  1,
puo' prevedere il  riconoscimento  di  un  trattamento  preferenziale
dell'investitore   privato   rispetto   a   quello   pubblico   nella
ripartizione  dei  proventi  o  nella  partecipazione  alle   perdite
relativi all'investimento. 
  6.  Gli  investimenti  nel  capitale  di  rischio  effettuati   nei
confronti delle sole  piccole  imprese  non  quotate  possono  essere
altresi' attuati nel rispetto delle disposizioni di cui  all'art.  22
del regolamento di esenzione. In tale caso: 
    a) sono ammissibili le sole piccole imprese fino  a  cinque  anni
dalla loro iscrizione al registro delle imprese che non hanno  ancora
distribuito utili e che  non  sono  state  costituite  a  seguito  di
fusione; 
    b) l'importo complessivo  dell'operazione  non  puo'  eccedere  i
limiti previsti dall'art. 22, paragrafo 3, lettera c) e  paragrafo  5
del regolamento di esenzione.