Art. 5 Intervento in regime di esenzione del Fondo di sostegno al venture capital 1. Gli investimenti delle risorse del Fondo di sostegno al venture capital negli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 3, comma 1, qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 4, sono effettuati nel rispetto delle condizioni previste dal Capo I del regolamento di esenzione e dall'art. 21 del medesimo regolamento di esenzione. 2. L'intervento in regime di esenzione e' consentito qualora il relativo Fondo di venture capital che riceve risorse dal Fondo di sostegno al venture capital, direttamente o tramite un organismo di investimento collettivo del risparmio che investe in Fondi per il venture capital, investe unicamente in favore di PMI, non quotate, che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni: a) non hanno operato in alcun mercato; b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, e' superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni. 3. Per gli investimenti di cui al comma 1 deve essere previsto un apporto di risorse finanziarie da parte di investitori privati indipendenti per un ammontare almeno pari al: a) 10 per cento dell'operazione, nel caso di finanziamento concesso alle PMI di cui al comma 2, lettera a); b) 40 per cento dell'operazione, nel caso di finanziamento concesso alle PMI di cui al comma 2, lettera b); c) 60 per cento dell'operazione, nel caso di finanziamento concesso alle PMI di cui al comma 2, lettera c) e per ulteriori investimenti in PMI dopo il periodo di sette anni di cui al comma 2, lettera b). 4. L'investimento complessivo in ciascuna PMI non puo' eccedere l'importo di euro 15.000.000,00, fermo restando il rispetto del limite di investimento previsto dall'art. 31, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e successive modificazioni ed integrazioni, necessario al fine di ottenere l'applicazione del regime di esenzione di cui all'art. 31, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. 5. Negli interventi attuati ai sensi dell'art. 21 del regolamento di esenzione, il regolamento di gestione o lo statuto degli organismi di investimento collettivo del risparmio cui all'art. 3, comma 1, puo' prevedere il riconoscimento di un trattamento preferenziale dell'investitore privato rispetto a quello pubblico nella ripartizione dei proventi o nella partecipazione alle perdite relativi all'investimento. 6. Gli investimenti nel capitale di rischio effettuati nei confronti delle sole piccole imprese non quotate possono essere altresi' attuati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 22 del regolamento di esenzione. In tale caso: a) sono ammissibili le sole piccole imprese fino a cinque anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese che non hanno ancora distribuito utili e che non sono state costituite a seguito di fusione; b) l'importo complessivo dell'operazione non puo' eccedere i limiti previsti dall'art. 22, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 5 del regolamento di esenzione.