Art. 6 Modalita' di utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 145/2018 1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 145/2018 sono investite in uno o piu' Fondi per il venture capital, ovvero in uno o piu' organismi di investimento collettivo del risparmio che investono in Fondi per il venture capital, istituiti e gestiti dalla SGR o da altre societa' autorizzate da Banca d'Italia a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.