Art. 6 
 
Modalita' di utilizzo delle risorse di cui  all'art.  1,  comma  121,
                       della legge n. 145/2018 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 145/2018
sono investite in uno o piu' Fondi per il venture capital, ovvero  in
uno o piu' organismi di investimento  collettivo  del  risparmio  che
investono in Fondi per il venture capital, istituiti e gestiti  dalla
SGR o da altre societa' autorizzate da Banca d'Italia a  prestare  il
servizio di gestione collettiva del risparmio.