Art. 7 Investimenti nelle PMI 1. I Fondi per il venture capital di cui all'art. 3 e di cui all'art. 6 investono esclusivamente nel capitale di rischio di PMI con elevato potenziale di sviluppo ed innovative, non quotate in mercati regolamentati, che si trovano nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell'attivita' (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion, scale up financing). 2. Qualora i Fondi per il venture capital di cui all'art. 3 e di cui all'art. 6, o un comparto dei fondi medesimi, operino a condizioni di mercato ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, e' possibile investire una quota non superiore al 15 per cento del valore degli attivi in PMI emittenti azioni quotate e riportate nell'elenco pubblicato dalla Consob ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.