Art. 8 Regolamenti di gestione dei fondi 1. I regolamenti di gestione dei Fondi per il venture capital e dei fondi che investono in Fondi per il venture capital di cui all'art. 3 e all'art. 6 sono predisposti dalla relativa societa' di gestione autorizzata da Banca d'Italia e sono tempestivamente trasmessi al Ministero per la propria preventiva approvazione, prima della sottoscrizione da parte del Ministero delle quote del rispettivo fondo. 2. Il Ministero, entro quindici giorni dalla trasmissione del regolamento di cui al comma 1, valutata la conformita' del regolamento alle previsioni contenute nel presente decreto, comunica alla societa' di gestione di cui al precedente comma 1 la propria approvazione del regolamento del fondo, ai fini della sottoscrizione da parte del Ministero delle quote del Fondo per il venture capital ovvero del fondo che investe in Fondi per il venture capital.