Art. 8 
 
                  Regolamenti di gestione dei fondi 
 
  1. I regolamenti di gestione dei Fondi per il venture capital e dei
fondi che investono in Fondi per il venture capital di cui all'art. 3
e all'art. 6 sono predisposti dalla  relativa  societa'  di  gestione
autorizzata da Banca d'Italia e  sono  tempestivamente  trasmessi  al
Ministero  per  la  propria  preventiva  approvazione,  prima   della
sottoscrizione da parte del  Ministero  delle  quote  del  rispettivo
fondo. 
  2. Il Ministero,  entro  quindici  giorni  dalla  trasmissione  del
regolamento  di  cui  al  comma  1,  valutata  la   conformita'   del
regolamento alle previsioni contenute nel presente decreto,  comunica
alla societa' di gestione di cui al precedente  comma  1  la  propria
approvazione del regolamento del fondo, ai fini della  sottoscrizione
da parte del Ministero delle quote del Fondo per il  venture  capital
ovvero del fondo che investe in Fondi per il venture capital.