Art. 9 Commissioni 1. Per la gestione dei Fondi per il venture capital ovvero dei fondi che investono in Fondi per il venture capital di cui all'art. 3 e all'art. 6 sono riconosciute alla rispettiva societa' di gestione autorizzata da Banca d'Italia, una commissione annua di gestione e una commissione di performance, entrambe determinate dal regolamento di gestione del rispettivo fondo sulla base degli standard di mercato e tenuto conto delle specifiche caratteristiche del fondo, in particolare, in termini di tipologia di investimenti e di dimensione finanziaria. 2. Gli oneri derivanti dal riconoscimento delle commissioni di cui al comma 1 gravano sulle risorse destinate all'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto dalla legge n. 145/2018 e riportate al successivo art. 12.