Art. 9 
 
                             Commissioni 
 
  1. Per la gestione dei Fondi per  il  venture  capital  ovvero  dei
fondi che investono in Fondi per il venture capital di cui all'art. 3
e all'art. 6 sono riconosciute alla rispettiva societa'  di  gestione
autorizzata da Banca d'Italia, una commissione annua  di  gestione  e
una commissione di performance, entrambe determinate dal  regolamento
di gestione del rispettivo fondo sulla base degli standard di mercato
e  tenuto  conto  delle  specifiche  caratteristiche  del  fondo,  in
particolare, in termini di tipologia di investimenti e di  dimensione
finanziaria. 
  2. Gli oneri derivanti dal riconoscimento delle commissioni di  cui
al comma 1  gravano  sulle  risorse  destinate  all'attuazione  degli
interventi previsti dal presente decreto dalla legge  n.  145/2018  e
riportate al successivo art. 12.