IL MINISTERO PER I BENI 
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI 
 
  Vista la legge 22  aprile  1941  n.  633  recante  «Protezione  del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» e,  in
particolare,  gli  articoli  71-sexies,  71-septies,  71-octies,   in
materia di compenso, cosi' detto per  «copia  privata»,  riconosciuto
agli autori e ai produttori  di  fonogrammi,  nonche'  ai  produttori
originari di opere audiovisive, agli artisti, interpreti ed esecutori
e ai produttori di videogrammi,  e  ai  loro  aventi  causa,  per  la
riproduzione privata di fonogrammi e di  videogrammi,  recanti  opere
protette dal diritto d'autore; 
  Visto l'art. 193 della citata legge  n.  633  del  1941,  il  quale
prevede che il comitato consultivo permanente per il diritto d'autore
puo' essere convocato  in  Commissioni  speciali  per  lo  studio  di
determinate  questioni  di  volta  in  volta  con  provvedimento  del
Presidente; 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300  e
l'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernenti
il trasferimento al Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali
delle  competenze  esercitate  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria in materia di
diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria; 
  Vista la legge del 24 giugno 2013, n. 71  concernente  «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di
Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle  zone
terremotate del maggio 2012 e  per  accelerare  la  ricostruzione  in
Abruzzo  e  la  realizzazione  degli  interventi   per   Expo   2015.
Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni  sulla
composizione del CIPE»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n. 171, e successive modificazioni, recante «Regolamento
di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro
e dell'organismo indipendente di  valutazione  della  performance,  a
norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2014, n. 66,
convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2018,   n.   97,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  delle
politiche agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia  di  famiglia  e
disabilita'»; 
  Visto  il   decreto   ministeriale   30   dicembre   2009   recante
«Determinazione  del  compenso  per  la   riproduzione   privata   di
fonogrammi e di videogrammi» ed il successivo decreto ministeriale 20
giugno 2014, recante «Determinazione del compenso per la riproduzione
privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell'art.  71-septies
della legge 22 aprile 1941, n. 633»; 
  Vista la sentenza parziale n.  823/2015  della  sesta  sezione  del
Consiglio di Stato che, nel rigettare gli appelli proposti avverso le
sentenze n. 2156, 2157, 2158, 2159, 2160,  2191,  2162,  ha  disposto
contestualmente il  rinvio  pregiudiziale  alla  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea, al fine di verificare la conformita' del sistema
italiano in materia di compenso per copia privata con  la  disciplina
dettata   della   direttiva   2011/29/CE   del   22   maggio    2001,
«sull'armonizzazione di taluni aspetti del  diritto  d'autore  e  dei
diritti connessi nella societa' dell'informazione, e, in particolare,
con il considerando 31 e con l'art. 5, § 2, lettera b)»; 
  Considerato che, con sentenza 22 settembre 2015  resa  nella  causa
C-110/15, la Corte di giustizia si  e'  pronunciata  sulle  questioni
deferite dichiarando: «il diritto dell'Unione europea, in particolare
l'art. 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva  2001/29/CE  (...)
dev'essere interpretato nel senso  che  esso  osta  a  una  normativa
nazionale, come quella di cui trattasi nel  procedimento  principale,
la quale subordini l'esenzione dal pagamento del prelievo  per  copia
privata (...) alla conclusione di accordi  tra  un  ente  (...)  e  i
debitori del compenso e le loro  associazioni  di  categoria  e  che,
dall'altro, stabilisca che il rimborso di detto prelievo  (...)  puo'
essere  chiesto  solo  dall'utente  finale  di  tali   apparecchi   e
supporti»; 
  Vista la sentenza n. 4938 del 2017, con la quale  il  Consiglio  di
Stato  ha  annullato  l'art.  4  dell'allegato  tecnico  del  decreto
ministeriale 30 dicembre 2009, il quale aveva affidato alla  S.I.A.E.
la promozione di protocolli attuativi «anche  al  fine  di  praticare
esenzioni [dal compenso per copia privata]  oggettive  o  soggettive,
come (...) nei casi di uso professionale  di  apparecchi  e  supporti
(...)»; 
  Tenuto conto che l'art. 4 dell'allegato tecnico del vigente decreto
ministeriale 20 giugno 2014 riprende, con la  medesima  formulazione,
l'art. 4 dell'allegato tecnico del decreto ministeriale  30  dicembre
2009, annullato dalla sentenza n. 4938  del  2017  del  Consiglio  di
Stato; 
  Rilevata l'esigenza di disciplinare la  materia  dell'esenzione  ex
ante dal versamento dell'equo compenso in ragione della  destinazione
di  apparecchi   e   supporti   a   scopi   manifestamente   estranei
all'effettuazione di  copie  private  di  fonogrammi  e  videogrammi,
ovvero in ragione di un  uso  professionale  di  detti  apparecchi  e
supporti, nonche' di prevedere un idoneo sistema di rimborsi; 
  Tenuto conto che, con nota prot. n. 7996 in  data  21  marzo  2018,
l'ufficio di Gabinetto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali ha incaricato il  comitato  consultivo  permanente  per  il
diritto d'autore di svolgere le attivita' necessarie  alla  revisione
del decreto ministeriale  20  giugno  2014,  anche  alla  luce  della
sentenza n. 4938/2017 del Consiglio di Stato, e  che,  in  esecuzione
dell'incarico ricevuto, il Presidente del comitato ha istituito,  con
decreto 24 maggio 2018, una apposita commissione speciale; 
  Tenuto conto dei lavori della commissione speciale nell'ambito  del
comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, la  quale  ha
valutato   le   istanze   provenienti   da   soggetti    interessati,
potenzialmente  beneficiari  di  esenzioni  ex  ante  dal  versamento
dell'equo compenso in ragione  della  destinazione  di  apparecchi  e
supporti a scopi manifestamente estranei all'effettuazione  di  copie
private di fonogrammi e videogrammi, ovvero  in  ragione  di  un  uso
professionale di detti apparecchi e supporti, nonche' le osservazioni
svolte in occasione dell'audizione  delle  associazioni  maggiormente
rappresentative delle categorie tenute al  versamento  del  compenso,
indetta con nota dell'ufficio di Gabinetto n. 155 in data  3  gennaio
2019, e tenutasi il 22 gennaio 2019; 
  Visto il parere espresso dal comitato consultivo permanente per  il
diritto d'autorenell'adunanza del 19 marzo 2019 sulla revisione della
disciplina delle esenzioni dal compenso per copia privata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'allegato tecnico del  decreto  ministeriale  20  giugno
  2014 recante  «Determinazione  del  compenso  per  la  riproduzione
  privata di fonogrammi e di videogrammi» 
 
  1. L'art. 4  dell'allegato  tecnico  del  decreto  ministeriale  20
giugno 2014 recante «Determinazione del compenso per la  riproduzione
privata di fonogrammi e di videogrammi» e' sostituito dai seguenti: 
  «Art. 4. (Esenzioni dal pagamento  del  compenso  di  cui  all'art.
71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633). - 1. Il  compenso  di
cui all'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941,  n.  633  non  e'
dovuto in caso di uso  di  apparecchi  e  supporti  di  registrazione
manifestamente estraneo a quello  della  realizzazione  di  copie  di
fonogrammi e di  videogrammi  per  uso  privato,  ivi  incluso  l'uso
esclusivamente professionale. 
  2. Sono considerati, tra gli altri, esenti dal compenso di  cui  al
comma 1 i seguenti casi: 
    a) apparecchi e supporti di registrazione esportati  verso  altri
Paesi; 
    b)   apparecchi   e   supporti   di   registrazione    utilizzati
esclusivamente per  lo  svolgimento  di  attivita'  professionale  di
diagnostica strumentale in campo medico; 
    c) apparecchi  e  supporti  di  registrazione,  ivi  comprese  le
consolle per videogioco, nei quali  non  sia  presente  o  sia  stata
inibita tecnicamente la funzione di duplicazione di fonogrammi  e  di
videogrammi; 
    d)   apparecchi   e   supporti   di   registrazione    utilizzati
esclusivamente per  lo  svolgimento  di  attivita'  professionale  di
duplicazione di fonogrammi e videogrammi; 
    e) apparecchi e supporti di registrazione ceduti,  anche  per  il
tramite di centrali di committenza, alle  amministrazioni  pubbliche,
cosi' come definite dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e  2,  i  soggetti  di  cui  all'art.
71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 allegano alla
dichiarazione trimestrale di cui al citato art. 71-septies,  comma  3
apposita comunicazione con l'indicazione  analitica  dei  dati  delle
cessioni esenti unitamente alla relativa documentazione,  secondo  le
modalita' stabilite con decreto del direttore generale biblioteche  e
istituti culturali,  idonee  ad  assicurare  l'efficace  espletamento
delle funzioni di controllo di cui all'art. 4-ter,  anche  attraverso
l'indicazione dei numeri identificativi univoci  degli  apparecchi  e
supporti di registrazione, ove presenti. 
  4. I soggetti di cui all'art. 71-septies, comma 3, della  legge  22
aprile 1941, n. 633 possono  richiedere  un  parere  preventivo  alla
Societa'  italiana  degli  autori  ed  editori  (S.I.A.E.)  circa  la
riconducibilita'  di  una  fattispecie  concreta  alle   ipotesi   di
esenzione di cui ai commi 1 e 2. S.I.A.E. rende il  parere  richiesto
entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'istanza. 
  Art. 4-bis (Rimborsi). - 1. Nei casi di esenzione di  cui  all'art.
4, ove il compenso sia stato corrisposto dai soggetti di cui all'art.
71-septies, comma 3, della legge 22  aprile  1941,  n.  633,  possono
richiedere il rimborso del compenso: 
    a) i soggetti di cui all'art. 71-septies, comma 3, della legge 22
aprile 1941, n. 633 che dimostrino di non aver  incluso  il  compenso
nel prezzo di vendita dell'apparecchio o supporto di registrazione; 
    b) ovvero le persone fisiche o giuridiche alle  quali  sia  stato
ceduto l'apparecchio o supporto di registrazione, qualora i  soggetti
di cui alla lettera a) abbiano incluso  il  compenso  nel  prezzo  di
vendita. 
  2. Le richieste di rimborso di cui al comma  1  sono  presentate  a
S.I.A.E. in modalita' telematica entro centoventi giorni  dalla  fine
del trimestre solare nel quale e' stata emessa  la  fattura  riferita
alla cessione dell'apparecchio o supporto per il quale si  chiede  il
rimborso, allegando la  relativa  documentazione,  secondo  modalita'
stabilite con decreto del direttore generale biblioteche  e  istituti
culturali, idonee ad assicurare la verifica dell'avvenuto  versamento
del compenso e la corretta identificazione del soggetto legittimato a
richiederne il rimborso. 
  3. S.I.A.E.,  accertata  la  sussistenza  dei  presupposti  per  la
concessione del rimborso,  procede  alla  liquidazione  dello  stesso
entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricezione  della
richiesta nel caso  in  cui  le  fatture  di  acquisto  allegate  dal
richiedente contengano l'esposizione dell'ammontare del compenso  per
copia privata. Qualora  le  fatture  non  espongano  l'ammontare  del
compenso, il termine di cui al periodo precedente e' raddoppiato. 
  Art. 4-ter (Controlli e vigilanza). - 1. S.I.A.E. esercita i poteri
e le funzioni di cui all'art. 182-bis, della legge 22 aprile 1941, n.
633,  anche  verificando   la   correttezza   e   veridicita'   della
comunicazione di cui all'art. 4, comma 3. 
   2. Nel caso in cui S.I.A.E. riscontri la carenza  dei  presupposti
per l'esenzione, ne da'  comunicazione  all'interessato  con  lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno o  con  comunicazione  di  posta
elettronica certificata. Con le stesse modalita'  l'interessato  puo'
presentare osservazioni e memorie entro il  termine  di dieci  giorni
dalla ricezione di detta comunicazione. Acquisite le  osservazioni  e
memorie dell'interessato o inutilmente decorso il termine di  cui  al
precedente   periodo,   S.I.A.E.   provvede   all'archiviazione   del
procedimento o al recupero delle somme indebitamente non versate.  Si
applicano inoltre le sanzioni di cui all'art.  71-septies,  comma  4,
della legge 22 aprile 1941, n. 633. 
  3. S.I.A.E. presenta  al  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali una relazione annuale sulle attivita' svolte ai  sensi  del
presente articolo, nonche' degli articoli 4 e 4-bis. 
  4. Il Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  vigila,
d'ufficio o su segnalazione dei soggetti interessati, sulla  corretta
applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto».