Art. 2 
 
  Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art.  1
del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 26
luglio 2019, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli
5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima». 
  La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6  del  «decreto
di massima»,  verra'  corrisposta  nella  misura  dello  0,  15%  del
capitale nominale sottoscritto.