Art. 7 
 
Benefici normativi previsti  dagli  articoli  39  e  40  del  decreto
                       legislativo n. 1/2018) 
 
  1. Relativamente all'intero periodo per cui e' stato dichiarato  lo
stato di emergenza, il commissario delegato provvede  all'istruttoria
per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39
e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi
effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione  civile
iscritte  nell'elenco  territoriale  della  Regione   Emilia-Romagna,
impiegate in occasione dell'emergenza come indicato  all'interno  del
piano di cui all'art. 1, comma 3. Gli esiti  delle  istruttorie  sono
trasmessi al Dipartimento della protezione  civile  che,  esperiti  i
procedimenti  di  verifica,  autorizza  il  commissario  delegato   a
procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti,  a  valere  sulle
risorse finanziarie di cui all'art. 9. 
  2.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile,  relativamente  ai
concorsi da esso direttamente attivati nell'ambito delle procedure di
coordinamento nazionale e volti ad assicurare il necessario  supporto
alla  Regione  Emilia-Romagna,  provvede,  a  valere  sugli  ordinari
stanziamenti di bilancio, all'istruttoria ed  alla  liquidazione  dei
rimborsi richiesti ai sensi  degli  articoli  39  e  40  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle
organizzazioni  di  volontariato  di   protezione   civile   iscritte
nell'elenco centrale e da quelle che hanno operato nell'ambito  delle
colonne mobili regionali.