Art. 7
Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto
legislativo n. 1/2018)
1. Relativamente all'intero periodo per cui e' stato dichiarato lo
stato di emergenza, il commissario delegato provvede all'istruttoria
per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39
e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi
effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile
iscritte nell'elenco territoriale della Regione Emilia-Romagna,
impiegate in occasione dell'emergenza come indicato all'interno del
piano di cui all'art. 1, comma 3. Gli esiti delle istruttorie sono
trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i
procedimenti di verifica, autorizza il commissario delegato a
procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti, a valere sulle
risorse finanziarie di cui all'art. 9.
2. Il Dipartimento della protezione civile, relativamente ai
concorsi da esso direttamente attivati nell'ambito delle procedure di
coordinamento nazionale e volti ad assicurare il necessario supporto
alla Regione Emilia-Romagna, provvede, a valere sugli ordinari
stanziamenti di bilancio, all'istruttoria ed alla liquidazione dei
rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle
organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte
nell'elenco centrale e da quelle che hanno operato nell'ambito delle
colonne mobili regionali.