IL CONSIGLIO 
               dell'Autorita' nazionale anticorruzione 
 
  Nell'adunanza del 10 luglio 2019; 
  Vista la deliberazione ANAC n. 1097 del 26  ottobre  2016  con  cui
sono state adottate le linee guida di cui all'art. 36, comma  7,  del
codice dei contratti pubblici, denominate linee guida  n.  4  recanti
«Procedure  per  l'affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici». 
  Vista la deliberazione ANAC  n.  206  del  1°  marzo  2018  recante
l'aggiornamento delle linee guida n.  4  al  decreto  legislativo  19
aprile 2017, n. 56. 
  Vista  la  procedura  di  infrazione  n.  2018/2273  avviata  dalla
Commissione  europea  nei  confronti  dell'Italia  riguardante,   tra
l'altro, la violazione dell'art. 5, paragrafo 8, secondo comma, della
direttiva 2014/24/UE in relazione  alle  opere  di  urbanizzazione  a
scomputo e ai criteri di affidamento per gli appalti che mostrano  un
interesse transfrontaliero certo. 
  Considerato che, secondo la  Commissione  europea,  le  indicazioni
fornite  al  punto  2.2  delle  citate   linee   guida   suggeriscono
un'interpretazione  non  conforme  dell'art.  16,  comma  2-bis,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. 
  Considerato, altresi', che la Commissione europea ha  ritenuto  che
l'art.  97,  comma  8,  del  decreto  legislativo  n.   50/2016   sia
incompatibile  con  le  disposizioni  UE,  in  quanto  si  applica  a
prescindere dal fatto che l'appalto  presenti  o  meno  un  interesse
transfrontaliero certo e prevede una soglia riferita al numero  delle
offerte giudicata non sufficientemente elevata. 
  Ritenuto che le indicazioni contenute in merito nelle  linee  guida
n. 4, al punto 1.5, appaiono non conformi alle disposizioni europee. 
  Considerato che tra  le  modalita'  individuate  dalla  Commissione
europea per il superamento della citata procedura di infrazione viene
indicata la revisione, in parte qua, delle linee guida n. 4. 
  Considerato che, a tal fine, il Consiglio dell'Autorita' ha avviato
la procedura di aggiornamento delle citate linee guida,  al  fine  di
giungere  ad  un'interpretazione  comunitariamente  orientata   delle
disposizioni ritenute non conformi. 
  Visto il parere del Consiglio di Stato reso con atto  n.  1312/2019
del 30 aprile 2019 sullo schema di linee guida aggiornate al fine del
superamento della procedura di infrazione. 
  Considerato che, nelle more della conclusione  della  procedura  di
aggiornamento delle linee guida n. 4, e' intervenuto il decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32 recante «Disposizioni urgenti per  il  rilancio
del  settore  dei  contratti  pubblici,  per  l'accelerazione   degli
interventi   infrastrutturali,   di   rigenerazione   urbana   e   di
ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito con  legge  14
giugno 2019, n. 55. 
  Considerato che l'art.  36,  comma  7,  del  codice  dei  contratti
pubblici, come modificato dal decreto-legge 18 aprile  2019,  n.  32,
affida alla disciplina del regolamento unico recante disposizioni  di
esecuzione, attuazione e integrazione del  codice,  di  cui  all'art.
216, comma 27-octies, materie attualmente  disciplinate  dalle  linee
guida n. 4. 
  Visto  l'art.  216,  comma  27-octies,  del  codice  dei  contratti
pubblici, introdotto dal citato decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32,
secondo cui, nelle  more  dell'adozione  del  richiamato  regolamento
unico, l'ANAC e' autorizzata a modificare le linee guida n. 4 ai soli
fini dell'archiviazione della procedura di infrazione n. 2018/2273; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  216,  comma  27-octies,  del
codice dei contratti pubblici, le disposizioni delle linee guida n. 4
rimangono in vigore o restano efficaci fino all'entrata in vigore del
regolamento unico, in quanto compatibili con il codice dei  contratti
pubblici; 
 
                              Delibera: 
 
  Di aggiornare i punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j) delle  linee
guida  n.  4,  al  solo  fine  di  consentire  l'archiviazione  della
richiamata procedura di infrazione. 
 
                              Dispone: 
 
  La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente delibera e del testo aggiornato delle linee guida n. 4
allegato alla presente delibera. 
 
    Roma, 10 luglio 2019 
 
                                               Il Presidente: Cantone 
 
                               ------ 
 
  Depositato presso la Segreteria del Consiglio  in  data  19  luglio
2019. 
 
                                              Il Segretario: Esposito