IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 concernente «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e  in
particolare l'art. 8, che disciplina l'ordinamento della agenzie; 
  Vista la legge 31 dicembre  2009,  n.  196  concernente  «Legge  di
contabilita'  e  finanza  pubblica»   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
marzo  2017,  n.  57  recante  «Regolamento  di  organizzazione   del
Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali»  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017; 
  Visto il decreto legislativo 15 settembre  2017,  n.  147,  recante
«Disposizioni  per  l'introduzione  per  una  misura   nazionale   di
contrasto alla poverta'», e  in  particolare  l'art.  22,  che  detta
disposizioni per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali; 
  Visto  l'art.  9  del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.  236
recante «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»; 
  Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56,  recante  «Disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni»; 
  Vista la legge 10  dicembre  2014,  n.  183,  recante  «Deleghe  al
Governo in materia  di  riforma  degli  ammortizzatori  sociali,  dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di
riordino della disciplina dei rapporti  di  lavoro  e  dell'attivita'
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita
e di lavoro» e, in particolare, l'art. 1, comma 3, che, allo scopo di
garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di  politica
attiva del lavoro  su  tutto  il  territorio  nazionale,  nonche'  di
assicurare   l'esercizio    unitario    delle    relative    funzioni
amministrative, delega il Governo ad  adottare  uno  o  piu'  decreti
legislativi finalizzati al riordino della  normativa  in  materia  di
servizi per il lavoro e di politiche attive; 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 4, lettera c), della citata  legge
n.  183  del  2014,  recante   il   criterio   di   delega   relativo
all'istituzione, anche ai sensi dell'art. 8 del  decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza  pubblica,  di   un'Agenzia   nazionale   per   l'occupazione
partecipata da Stato,  regioni  e  province  autonome,  vigilata  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150,  recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1,  comma  3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e  in  particolare  l'art.  4,
comma 1, che, in attuazione del richiamato art. 1, comma  4,  lettera
c), della legge n. 183 del 2014, istituisce l'Agenzia nazionale delle
politiche attive del lavoro - ANPAL; 
  Visto, in particolare, il comma 13 dell'art. 4 del  citato  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 che espressamente  prevede  che
«ANPAL subentra nella  titolarita'  delle  azioni  di  Italia  Lavoro
S.p.a. ed il suo presidente ne diviene  amministratore  unico,  senza
diritto a  compensi,  con  contestuale  decadenza  del  Consiglio  di
amministrazione di Italia Lavoro S.p.a. 
  Nei successivi trenta giorni, Italia Lavoro S.p.a. adotta il  nuovo
statuto, che prevede forme  di  controllo  da  parte  ANPAL  tali  da
assicurare la funzione di struttura in house di Italia Lavoro S.p.a.,
ed e' soggetto all'approvazione del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e  delle
finanze»; 
  Vista la legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017 - 2019», e in particolare l'art.  1,
comma 595, che dispone il  cambio  di  denominazione  della  societa'
Italia Lavoro S.p.a. in «ANPAL Servizi S.p.a.»; 
  Considerato  che  ANPAL  Servizi  S.p.a.  supporta  l'ANPAL   nella
realizzazione delle politiche attive del lavoro a favore  di  persone
in cerca di occupazione; nel rafforzamento dei servizi per  l'impiego
a favore  delle  fasce  particolarmente  svantaggiate  nonche'  nella
ricollocazione dei disoccupati; 
  Considerato che ANPAL esercita il ruolo di coordinamento della rete
dei  servizi  per  le  politiche  del  lavoro,  nel  rispetto   delle
competenze  costituzionalmente  riconosciute  alle  Regioni  e   alle
Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del  predetto  decreto
legislativo n. 150/2015; 
  Visto il decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2015,   n.   125   recante
«Disposizioni urgenti in materia di enti  territoriali.  Disposizioni
per garantire la  continuita'  dei  dispositivi  di  sicurezza  e  di
controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del  Servizio
sanitario  nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e  di
emissioni industriali»; 
  Visto l'art. 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017,  n.  2015,
con il quale, allo scopo di completare la transizione  in  capo  alle
regioni delle competenze gestionali in materia  di  politiche  attive
del  lavoro  esercitate  attraverso  i  centri  per  l'impiego  e  di
consolidarne l'attivita' a supporto  della  riforma  delle  politiche
attive del lavoro di cui al decreto legislativo n. 150 del  2015,  e'
stato  previsto  il  trasferimento   del   personale   delle   citta'
metropolitane e  delle  province  in  servizio  preso  i  centri  per
l'impiego alle dipendenze della relativa  regione  o  dell'agenzia  o
ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego; 
  Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con  legge
di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» ed, in particolare,
l'art.  12,  comma   3,   recante   «Disposizioni   finanziarie   per
l'attuazione del programma di Reddito di cittadinanza»; 
  Vista l'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5  giugno
2003, n. 131, sancita dalla Conferenza  Stato-Regioni,  nella  seduta
del  17  aprile  2019  relativamente  al   Piano   straordinario   di
potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche  attive  del
lavoro; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  90,  recante
«Completamento  della  riforma  della  struttura  dello   Stato,   in
attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31  dicembre  2009,  n.
196»; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  93,  recante
«Riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del  bilancio  e  il
potenziamento della funzione del bilancio  di  cassa,  in  attuazione
dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
  Vista la legge 30  dicembre  2018,  n.  145  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  2018,  n.  29,  recante
«Riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del  bilancio  e  il
potenziamento della funzione del bilancio  di  cassa,  in  attuazione
dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31
dicembre 2018 (Gazzetta Ufficiale - Serie  generale  n.  302  del  31
dicembre  2018  -  Supplemento  ordinario  n.  63)   concernente   la
«Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare  relative
al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario  2019  e
per il triennio 2019-2021» e, in particolare, la Tabella 4; 
  Considerato che, nella tabella 4  dello  stato  di  previsione  del
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  per  l'esercizio
finanziario 2019, le risorse stanziate quale contributo statale  alle
spese di funzionamento dei centri per l'impiego  sono  appostate  sul
capitolo 1232 «Contributo alle spese di funzionamento dei centri  per
l'impiego» - missione 26 (Politiche per il lavoro) -  Programma  10 -
Azione -  «Promozione  e  realizzazione  di   interventi   a   favore
dell'inserimento lavorativo  e  della  formazione  professionale  dei
lavoratori  svolta  dall'ANPAL»   di   competenza   del   Centro   di
responsabilita' amministrativa 2 - Segretariato generale; 
  Considerato che con decreto del Ministro dell'economia e finanze n.
99648 del 23 maggio 2019 registrato dalla Corte dei conti al  n.  807
del 3 giugno 2019, e con decreto del Ragioniere generale dello  Stato
n. 172840 del 27 giugno 2019 registrato dalla Corte dei conti  al  n.
933  del  28  giugno  2019,  sono  state  apportate   le   variazioni
amministrative in  termini  di  competenza  e  cassa  sui  competenti
capitoli di bilancio di questo Ministero  in  attuazione  del  citato
decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  coordinato  con  legge  di
conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante  «Disposizioni  urgenti  in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» ed  in  particolare
sul capitolo 1232 p.g. 1 «Contributo alle  regioni  per  il  concorso
alle spese  di  funzionamento  dei  centri  per  l'impiego» -  e  sul
capitolo 2234 p.g. 1 «Contributo statale alle spese di  funzionamento
e ai costi generali di struttura di ANPAL Servizi  S.p.a.»,  missione
26 (politiche per il lavoro)  -  Programma  10 -  di  competenza  del
Centro di responsabilita' amministrativa 2 -  Segretariato  generale,
dello stato di previsione della spesa  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali; 
  Ritenuto necessario procedere all'adozione del Piano  straordinario
di potenziamento dei centri per l'impiego e  delle  politiche  attive
del lavoro; 
  Ritenuto necessario procedere, altresi', al riparto  delle  risorse
previste per l'attuazione del predetto Piano straordinario; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle
                     politiche attive del lavoro 
 
  1. E' adottato il Piano straordinario di potenziamento  dei  centri
per  l'impiego  e  delle  politiche  attive  del   lavoro,   di   cui
all'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto, approvato come da  intesa  dalla  Conferenza  Stato-Regioni,
nella seduta del 17 aprile 2019, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  2. Il Piano di cui al comma 1 costituisce l'atto di  programmazione
e gestione nazionale per l'attuazione del programma  del  Reddito  di
cittadinanza e individua le risorse  destinate  allo  sviluppo  degli
interventi e dei servizi necessari. 
  3. Il Piano ha durata triennale ed e' aggiornato annualmente. 
 
          Avvertenza: 
              Per visionare gli allegati A, B, C,  D,  B1  e  D1  del
          decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
          n. 74 del 28 giugno 2019 e' possibile  consultare  il  sito
          istituzionale www.lavoro.gov.it/sezione normativa