Art. 3 Trasferimenti 1. Le risorse di cui all'art. 2, punto a), sono trasferite dal competente Centro di responsabilita' Segretariato generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti modalita': per l'anno 2019 il 50% delle risorse e' erogato all'esito del perfezionamento del presente decreto ministeriale. La rimanente quota e' trasferita dietro richiesta della regione corredata da apposita attestazione circa l'avvenuto utilizzo o l'impegno giuridicamente vincolante, ai sensi e per le finalita' di cui all'art. 2, punto a) del presente decreto, delle risorse gia' anticipate e destinate per i piani di potenziamento, anche infrastrutturale, dei Centri per l'impiego. Il piano di ripartizione alle regioni per l'anno 2019 di euro 467.200.000,00 e' allegato alla tabella B 1 del presente decreto di cui costituisce parte integrante; per l'anno 2020 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'esito della ricezione della documentazione attestante l'effettivo utilizzo o l'impegno giuridicamente vincolante di tutte le risorse gia' erogate per l'anno 2019, con apposito provvedimento procede al trasferimento delle risorse pari a complessivi euro 403.100.000,00. Le predette risorse sono trasferite alle singole regioni previa presentazione di apposita documentazione, giuridicamente vincolante, attestante le specifiche spese connesse al potenziamento, anche infrastrutturale, dei centri per l'impiego. 2. Le risorse di cui all'art. 2, punto b), sono trasferite dal competente Centro di responsabilita' Segretariato generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti modalita': euro 70.000.000,00 per l'anno 2019, sono trasferite alle regioni all'esito dell'avvenuta stipula delle convenzioni previste dall'art. 12, comma 3, del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, tra le regioni e Anpal Servizi S.p.a. che avra' cura di trasmetterle al Ministero; euro 68.000.000,00 per l'anno 2019 sono trasferite ad ANPAL Servizi S.p.a. all'esito del perfezionamento del presente atto. 3. Le risorse di cui all'art. 2, punto c), sono trasferite dal competente Centro di responsabilita' Segretariato generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti modalita': per le risorse dell'anno 2019 si procede a erogare un importo pari a complessivi euro 80.000.000,00 all'esito del perfezionamento del presente atto. Le rimanenti risorse sono trasferite all'esito della ricezione delle attestazioni da parte delle singole regioni delle eventuali ulteriori spese sostenute. Il piano di ripartizione alle regioni delle risorse sopra evidenziate e' allegato alla tabella D 1 del presente decreto di cui costituisce parte integrante. A decorrere dal 2020 le risorse sono trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvedera' all'erogazione delle quote spettanti alle regioni previa presentazione, da parte delle medesime, di apposite richieste corredate da specifica dichiarazione che i lavoratori assunti in applicazione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, risultino ancora nelle piante organiche degli enti medesimi. Con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali saranno individuati modalita' e termini per la trasmissione, da parte delle regioni, della documentazione necessaria al trasferimento delle risorse. 4. Le risorse di cui all'art. 2, punto d), saranno trasferite, proporzionalmente, con le modalita' definite con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.