Art. 4 
 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Al fine di garantire  un  puntuale  monitoraggio  delle  risorse
assegnate ai sensi del presente  decreto,  le  regioni,  con  cadenza
trimestrale, comunicano ad ANPAL i dati necessari alla  realizzazione
di report dei flussi finanziari. Con la medesima cadenza trimestrale,
le regioni comunicano, altresi', le informazioni concernenti lo stato
di avanzamento delle  attivita'  e  delle  iniziative  intraprese  in
attuazione di quanto previsto dal Piano, con specifico riguardo  alla
garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto
il territorio nazionale. 
  2. Con cadenza trimestrale ANPAL Servizi  S.p.a.  produce  apposite
relazioni sullo stato di avanzamento  delle  attivita'  previste  dal
Piano. 
  3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2  sono  trasmesse  mediante
relazioni inviate al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,
con periodicita' semestrale, dal Presidente dell'ANPAL.