Art. 4 Monitoraggio 1. Al fine di garantire un puntuale monitoraggio delle risorse assegnate ai sensi del presente decreto, le regioni, con cadenza trimestrale, comunicano ad ANPAL i dati necessari alla realizzazione di report dei flussi finanziari. Con la medesima cadenza trimestrale, le regioni comunicano, altresi', le informazioni concernenti lo stato di avanzamento delle attivita' e delle iniziative intraprese in attuazione di quanto previsto dal Piano, con specifico riguardo alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale. 2. Con cadenza trimestrale ANPAL Servizi S.p.a. produce apposite relazioni sullo stato di avanzamento delle attivita' previste dal Piano. 3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse mediante relazioni inviate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con periodicita' semestrale, dal Presidente dell'ANPAL.