Art. 7 
 
                 Prerogative del Comandante generale 
 
  1. Il  Comandante  generale,  valutate  le  necessita'  funzionali,
individua con proprio provvedimento le  strutture  organizzative  dei
singoli uffici, le attribuzioni discendenti  e  le  relative  risorse
umane e strumentali. 
  2. Con il medesimo provvedimento, il Comandante generale individua,
per  ciascuno  dei  reparti,  l'Ufficiale   dirigente   che   riveste
l'incarico di vice capo reparto.