Art. 7 Prerogative del Comandante generale 1. Il Comandante generale, valutate le necessita' funzionali, individua con proprio provvedimento le strutture organizzative dei singoli uffici, le attribuzioni discendenti e le relative risorse umane e strumentali. 2. Con il medesimo provvedimento, il Comandante generale individua, per ciascuno dei reparti, l'Ufficiale dirigente che riveste l'incarico di vice capo reparto.