IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca vigente, nonche' dei relativi fascicoli tecnici, ivi compreso il disciplinare consolidato della IGP dei vini «Isola dei Nuraghi» e il relativo documento unico riepilogativo; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale e' stato aggiornato il disciplinare di produzione della predetta IGP; Vista la documentata domanda presentata dall'Associazione regionale produttori vini IGT Isola dei Nuraghi, per il tramite della Regione autonoma della Sardegna, nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi»; Visto il parere favorevole della Regione Sardegna sulla citata proposta di modifica; Atteso che la citata richiesta di modifica, che comportava modifiche «non minori» ai sensi del regolamento CE n. 607/2009, e' stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, 8 e 10, e, in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 20 settembre 2018; la proposta di modifica del disciplinare di produzione, aggiornata a seguito dell'acquisizione del predetto parere, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 17 ottobre 2018; Atteso che entro il termine previsto di sessanta giorni dalla citata data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e' pervenuta in data 15 dicembre 2018 un'istanza congiunta, contenente osservazioni sulla citata proposta di modifica del disciplinare, da parte dei Consorzi di tutela del Vermentino di Gallura DOCG, del Vermentino di Sardegna DOC, del vino Carignano del Sulcis e dei vini Alghero DOC; Atteso che, ai sensi decreto ministeriale 7 novembre 2012, art. 8, comma 2, la predetta istanza e' stata oggetto di valutazione nelle apposite Conferenze dei servizi del 15 gennaio 2019 e del 15 marzo 2019 tenutesi presso questo Ministero, con la partecipazione del presidente del Comitato nazionale vini DOP e IGP e dei rappresentanti della competente Regione Sardegna, del soggetto richiedente e dei soggetti che hanno presentato la citata istanza; Atteso che ad esito della predetta Conferenza dei servizi del 15 marzo 2019, il Ministero, d'intesa con il presidente del Comitato nazionale vini e con il rappresentante della Regione Sardegna, conformemente alla procedura di cui all'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 7 novembre 2012, ha respinto le osservazioni presentate con la citata istanza, confermando pertanto la proposta di modifica del disciplinare di produzione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2018, dandone comunicazione, con nota prot. n. 0020617 del 21 marzo 2019, al soggetto richiedente ed ai soggetti che hanno presentato le osservazioni di cui trattasi; Vista la nota prot. 4557/VII/.5.2 del 19 marzo 2019 della Regione Sardegna, con la quale, successivamente alla predetta Conferenza dei servizi del 15 marzo 2019, la stessa regione ha informato questo Ministero di aver ricevuto, da parte degli opponenti alla proposta di modifica del disciplinare in questione, istanza di annullamento in autotutela del provvedimento n. 1249/Gab del 25 maggio 2016, relativo al parere favorevole della medesima Regione sulla domanda di modifica del disciplinare in questione, e con la quale ha riferito altresi' che sono in corso le valutazioni regionali nel merito di detta richiesta e che le relative decisioni saranno ufficialmente comunicate a questo Ministero; Atteso che questo Ministero, nelle more della definizione delle predette valutazioni/determinazioni regionali, con nota prot. n. 20624 del 21 marzo 2019, ha comunicato alla stessa regione, ai soggetti che hanno presentato l'istanza di annullamento ed al soggetto richiedente la sospensione della procedura relativa all'adozione del provvedimento di modifica del disciplinare in questione e del successivo invio alla Commissione U.E., in conformita' alla vigente normativa dell'Unione europea; Vista la nota prot. 11901/VII/.5.2 del 10 luglio 2019 della regione Sardegna, con la quale la stessa regione ha comunicato a questo Ministero che con provvedimento prot. n. 1507/GAB del 4 luglio 2019 non ha accolto la richiamata istanza di annullamento in autotutela ed ha confermato quanto gia' disposto in precedenza e, in particolare, il parere favorevole alla domanda di modifica del disciplinare in questione di cui al provvedimento n. 1249/Gab del 25 maggio 2016; Ritenuto che con l'acquisizione della predetta comunicazione regionale sono venuti meno i motivi che avevano determinato la sospensione del procedimento di modifica del disciplinare in questione di cui alla citata comunicazione ministeriale prot. n. 20624 del 21 marzo 2019; Considerato che ai sensi dei richiamati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, entrati in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» sono da considerare «modifiche ordinarie» e, in particolare, ai sensi dell'art. 17 del citato reg. UE n. 33/2019, sono da approvare con decisione nazionale e successiva trasmissione alla Commissione UE; Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17 del reg. UE n. 33/2019 e all'art. 10 del reg. UE n. 34/2019 sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della IGP dei vini «Isola dei Nuraghi»; Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle «modifiche ordinarie» del disciplinare di produzione in questione, nonche' alla comunicazione delle stesse «modifiche ordinarie» alla Commissione U.E., tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); Vista la direttiva direttoriale n. 19899 del 19 marzo 2019 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; Decreta: Art. 1 1. Al disciplinare di produzione della IGP dei vini «Isola dei Nuraghi», cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono approvate le «modifiche ordinarie» di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 17 ottobre 2018. 2. Il disciplinare di produzione della IGP dei vini «Isola dei Nuraghi», cosi' come consolidato con le modifiche «modifiche ordinarie» di cui al comma 1, e' riportato all'allegato A.