IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della Direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34  della  Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda le domande di protezione  delle  denominazioni  di  origine,
delle indicazioni  geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le  modifiche  del
disciplinare  di  produzione,  il  registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della
produzione e del commercio del vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa
legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano
ad essere applicabili  per  le  modalita'  procedurali  nazionali  in
questione  le  disposizioni  del  predetto  decreto  ministeriale   7
novembre 2012; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre
2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini  DOP
e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei
vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare
gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca
vigente, nonche' dei relativi  fascicoli  tecnici,  ivi  compreso  il
disciplinare consolidato della IGP dei vini «Isola dei Nuraghi» e  il
relativo documento unico riepilogativo; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato
sito del Ministero, con il quale e' stato aggiornato il  disciplinare
di produzione della predetta IGP; 
  Vista la documentata domanda presentata dall'Associazione regionale
produttori vini IGT Isola dei Nuraghi, per il tramite  della  Regione
autonoma della Sardegna, nel  rispetto  della  procedura  di  cui  al
citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, intesa  ad  ottenere  la
modifica del  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  indicazione
geografica tipica «Isola dei Nuraghi»; 
  Visto il parere favorevole  della  Regione  Sardegna  sulla  citata
proposta di modifica; 
  Atteso  che  la  citata  richiesta  di  modifica,  che   comportava
modifiche «non minori» ai sensi del regolamento CE  n.  607/2009,  e'
stata esaminata, nell'ambito della  procedura  nazionale  preliminare
prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6,
7, 8 e 10, e, in particolare: 
    e' stato acquisito il parere favorevole  del  Comitato  nazionale
vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12  dicembre  2016,  n.
238, espresso nella riunione del 20 settembre 2018; 
    la  proposta  di  modifica  del   disciplinare   di   produzione,
aggiornata a seguito dell'acquisizione del predetto parere, e'  stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  242
del 17 ottobre 2018; 
  Atteso che entro il  termine  previsto  di  sessanta  giorni  dalla
citata data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e' pervenuta in
data 15 dicembre 2018 un'istanza congiunta,  contenente  osservazioni
sulla citata proposta di modifica  del  disciplinare,  da  parte  dei
Consorzi di tutela del Vermentino di Gallura DOCG, del Vermentino  di
Sardegna DOC, del vino Carignano del Sulcis e dei vini Alghero DOC; 
  Atteso che, ai sensi decreto ministeriale 7 novembre 2012, art.  8,
comma 2, la predetta istanza e' stata oggetto  di  valutazione  nelle
apposite Conferenze dei servizi del 15 gennaio 2019 e  del  15  marzo
2019 tenutesi presso questo  Ministero,  con  la  partecipazione  del
presidente del Comitato nazionale vini DOP e IGP e dei rappresentanti
della competente Regione Sardegna, del  soggetto  richiedente  e  dei
soggetti che hanno presentato la citata istanza; 
  Atteso che ad esito della predetta Conferenza dei  servizi  del  15
marzo 2019, il Ministero, d'intesa con  il  presidente  del  Comitato
nazionale vini  e  con  il  rappresentante  della  Regione  Sardegna,
conformemente alla procedura di cui all'art. 8, comma 2, del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, ha respinto le osservazioni  presentate
con la citata istanza, confermando pertanto la proposta  di  modifica
del disciplinare di produzione pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
del 17 ottobre 2018, dandone comunicazione, con nota prot. n. 0020617
del 21 marzo 2019, al soggetto richiedente ed ai soggetti  che  hanno
presentato le osservazioni di cui trattasi; 
  Vista la nota prot. 4557/VII/.5.2 del 19 marzo 2019  della  Regione
Sardegna, con la quale, successivamente alla predetta Conferenza  dei
servizi del 15 marzo 2019, la  stessa  regione  ha  informato  questo
Ministero di aver ricevuto, da parte degli opponenti alla proposta di
modifica del disciplinare in questione, istanza  di  annullamento  in
autotutela del provvedimento n. 1249/Gab del 25 maggio 2016, relativo
al parere favorevole della medesima Regione sulla domanda di modifica
del disciplinare in questione, e con la quale  ha  riferito  altresi'
che sono in corso  le  valutazioni  regionali  nel  merito  di  detta
richiesta  e  che  le  relative   decisioni   saranno   ufficialmente
comunicate a questo Ministero; 
  Atteso che questo Ministero, nelle  more  della  definizione  delle
predette valutazioni/determinazioni  regionali,  con  nota  prot.  n.
20624 del 21 marzo  2019,  ha  comunicato  alla  stessa  regione,  ai
soggetti  che  hanno  presentato  l'istanza  di  annullamento  ed  al
soggetto  richiedente  la  sospensione   della   procedura   relativa
all'adozione  del  provvedimento  di  modifica  del  disciplinare  in
questione  e  del  successivo  invio  alla   Commissione   U.E.,   in
conformita' alla vigente normativa dell'Unione europea; 
  Vista la nota prot. 11901/VII/.5.2 del 10 luglio 2019 della regione
Sardegna, con la quale la  stessa  regione  ha  comunicato  a  questo
Ministero che con provvedimento prot. n. 1507/GAB del 4  luglio  2019
non ha accolto la richiamata istanza di annullamento in autotutela ed
ha confermato quanto gia' disposto in precedenza e,  in  particolare,
il parere favorevole alla domanda di  modifica  del  disciplinare  in
questione di cui al provvedimento n. 1249/Gab del 25 maggio 2016; 
  Ritenuto  che  con  l'acquisizione  della  predetta   comunicazione
regionale sono venuti  meno  i  motivi  che  avevano  determinato  la
sospensione  del  procedimento  di  modifica  del   disciplinare   in
questione di cui alla  citata  comunicazione  ministeriale  prot.  n.
20624 del 21 marzo 2019; 
  Considerato che ai sensi dei richiamati regolamenti UE n. 33/2019 e
n. 34/2019, entrati  in  vigore  il  14  gennaio  2019,  le  predette
modifiche «non minori» sono da considerare «modifiche  ordinarie»  e,
in particolare, ai sensi dell'art. 17 del citato reg. UE n.  33/2019,
sono da approvare con decisione nazionale e  successiva  trasmissione
alla Commissione UE; 
  Ritenuto  che,  a  seguito  dell'esito  positivo   della   predetta
procedura nazionale di valutazione,  conformemente  all'art.  17  del
reg. UE n. 33/2019 e all'art. 10 del reg. UE n. 34/2019 sussistono  i
requisiti  per  approvare  con  il  presente  decreto  le  «modifiche
ordinarie»  contenute  nella   citata   domanda   di   modifica   del
disciplinare di produzione della IGP dei vini «Isola dei Nuraghi»; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del
presente decreto di  approvazione  delle  «modifiche  ordinarie»  del
disciplinare di produzione in questione, nonche'  alla  comunicazione
delle stesse «modifiche ordinarie» alla Commissione U.E., tramite  il
sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30,  par.
1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 19899 del 19  marzo  2019  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al disciplinare di produzione della  IGP  dei  vini  «Isola  dei
Nuraghi», cosi' come  consolidato  con  il  decreto  ministeriale  30
novembre 2011 e da ultimo modificato con il  decreto  ministeriale  7
marzo 2014 richiamati  in  premessa,  sono  approvate  le  «modifiche
ordinarie» di cui alla proposta pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 242 del 17 ottobre 2018. 
  2. Il disciplinare di produzione della  IGP  dei  vini  «Isola  dei
Nuraghi»,  cosi'  come  consolidato  con  le   modifiche   «modifiche
ordinarie» di cui al comma 1, e' riportato all'allegato A.