Art. 5. 
                        Metodo di ottenimento 
 
  Terreni, da destinare alla  coltura  nonche',  sistemi  d'impianto,
forme di allevamento e tecniche colturali, devono essere adottati  al
fine di favorire le caratteristiche gustative di  peculiarita'  della
Pesca di Delia e di ottenere frutti di elevato  livello  qualitativo.
Proprio per tale motivo sono ammesse le forme di allevamento, sia  in
volume   che   in   parete,   che   favoriscono   l'illuminazione   e
l'arieggiamento della chioma. 
  La densita' di piantagione non deve superare il limite  massimo  di
900 piante /ha, per le forme in volume,  e  di  2.000  piante/ha  per
quelle in parete. 
  Sono ammessi gli interventi di potatura verde da eseguirsi in uno o
piu' passaggi, in qualsiasi momento, anche dopo la raccolta. 
  Il diradamento dei frutti  e'  obbligatorio  e  va  eseguito  prima
dell'indurimento del nocciolo. 
  La raccolta va eseguita a mano, in almeno tre passaggi. 
  La produzione unitaria massima ammessa e' di 220 Q.li/ettaro per le
cultivar precoci, di 300 Q.li/ettaro per le cultivar di media epoca e
di 400 Q.li/ettaro per quelle tardive. 
  Entro otto ore dalla raccolta i frutti dovranno  essere  sottoposti
al trattamento di abbattimento termico. Le tecniche di  conservazione
devono assicurare condizioni di temperatura e di  umidita'  idonee  a
mantenere, pressoche' inalterate,  le  caratteristiche  gustative  di
peculiarita' dei frutti della Pesca di Delia IGP. 
  Il tempo massimo per la conservazione dei  frutti  della  Pesca  di
Delia IGP, e' di dieci giorni, decorrenti a quello  successivo  della
raccolta. 
  Il periodo di commercializzazione va dal 25 maggio al 20 ottobre.