Art. 5. Metodo di ottenimento Terreni, da destinare alla coltura nonche', sistemi d'impianto, forme di allevamento e tecniche colturali, devono essere adottati al fine di favorire le caratteristiche gustative di peculiarita' della Pesca di Delia e di ottenere frutti di elevato livello qualitativo. Proprio per tale motivo sono ammesse le forme di allevamento, sia in volume che in parete, che favoriscono l'illuminazione e l'arieggiamento della chioma. La densita' di piantagione non deve superare il limite massimo di 900 piante /ha, per le forme in volume, e di 2.000 piante/ha per quelle in parete. Sono ammessi gli interventi di potatura verde da eseguirsi in uno o piu' passaggi, in qualsiasi momento, anche dopo la raccolta. Il diradamento dei frutti e' obbligatorio e va eseguito prima dell'indurimento del nocciolo. La raccolta va eseguita a mano, in almeno tre passaggi. La produzione unitaria massima ammessa e' di 220 Q.li/ettaro per le cultivar precoci, di 300 Q.li/ettaro per le cultivar di media epoca e di 400 Q.li/ettaro per quelle tardive. Entro otto ore dalla raccolta i frutti dovranno essere sottoposti al trattamento di abbattimento termico. Le tecniche di conservazione devono assicurare condizioni di temperatura e di umidita' idonee a mantenere, pressoche' inalterate, le caratteristiche gustative di peculiarita' dei frutti della Pesca di Delia IGP. Il tempo massimo per la conservazione dei frutti della Pesca di Delia IGP, e' di dieci giorni, decorrenti a quello successivo della raccolta. Il periodo di commercializzazione va dal 25 maggio al 20 ottobre.