IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA E IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1524 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare», in materia di personale dei gruppi sportivi delle Forze armate; Visto l'art. 2046 del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che le Forze armate, nell'ambito delle attivita' loro assegnate facilitino la partecipazione dei militari di leva allo svolgimento di attivita' sportive e qualora questi ultimi risultino atleti riconosciuti di livello nazionale, gli stessi sono autorizzati ad esercitare la pratica delle discipline sportive compatibilmente con gli obblighi di servizio e secondo quanto previsto dal regolamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, e in particolare l'art. 77, che, nel disciplinare la promozione dell'attivita' sportiva da parte dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prevede la costituzione di gruppi sportivi denominati «Fiamme Oro»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, e in particolare l'art. 1, che prevede la promozione dell'attivita' sportiva da parte del Corpo della guardia di finanza attraverso i gruppi sportivi denominati «Fiamme Gialle»; Visto la legge 15 dicembre 1990, n. 395, e in particolare l'art. 3, che, nello stabilire l'organizzazione del Corpo di polizia penitenziaria, prevede lo svolgimento dell'attivita' sportiva da parte dello stesso; Visto la legge 10 agosto 2000, n. 246, e in particolare l'art. 6, che disciplina lo svolgimento di attivita' sportive da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Ministro della difesa di concerto il Ministro dell'interno, il Ministro delle finanze, il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro per le politiche agricole 14 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 1999, recante istituzione del Distintivo dello sport; Ravvisata l'esigenza di aggiornare la tipologia dei titoli di merito, conseguiti in determinate competizioni agonistiche, il cui possesso e' presupposto per la concessione del Distintivo dello sport; Vista la convenzione in data 14 marzo 2018 tra il Ministero della difesa e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), volta al conseguimento dei rispettivi compiti istituzionali nel campo dell'attivita' sportiva; Visto il protocollo d'intesa il data 9 luglio 2014 tra il Ministero della difesa e il Comitato italiano paralimpico (CIP); Decreta: Art. 1 Destinatari 1. Il Distintivo dello sport e' concesso: a) agli atleti appartenenti alle Forze arrnate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco tesserati alle federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate riconosciute dal CONI e dal CIP; b) ai tecnici iscritti all'Albo nazionale dei tecnici che abbiano svolto l'incarico presso il Centro sportivo della Forza armata/Comando generale /Dipartimento di appartenenza; c) ai dirigenti che abbiano svolto: 1) l'incarico di Presidente, Vice Presidente o Consigliere nell'ambito delle sezioni sportive del Centro sportivo della Forza armata/Comando generale/Dipartimento di appartenenza; 2) incarichi direttivi presso le componenti sportive dello Stato maggiore della difesa, di Forza armata/Comando generale/ Dipartimento.