Art. 2 
 
                             Presupposti 
 
  1. Il Distintivo dello sport e' concesso  agli  atleti,  tecnici  e
dirigenti sportivi di cui all'art. 1, secondo le tipologie di seguito
riportate, in base al possesso di uno o piu' dei titoli di merito  di
seguito indicati: 
    a) distintivo con stella in lega dorata: 
      1) atleti: 
        1.1)  vincitori  di  medaglie  in  Olimpiadi   e   Campionati
mondiali; 
        1.2) vincitori  di  medaglia  d'oro  in  Campionati  europei,
Giochi del Mediterraneo, Universiadi,  Giochi  europei  e  Campionati
mondiali C.I.S.M.; 
        1.3) vincitori di Coppa del Mondo; 
        1.4) conquista di record mondiale ordinario e C.I.S.M.; 
      2) tecnici che abbiano  svolto  attivita'  per  almeno quindici
anni; 
      3) dirigenti che abbiano ricoperto  incarichi  nell'ambito  dei
Gruppi sportivi  militari  e  presso  le  articolazioni  sportive  di
Ministeri, Stati maggiori e Comandi generali per almeno dieci anni; 
    b) distintivo con stella in lega argentata: 
      1) atleti: 
        1.1) vincitori di medaglia  d'argento  in  Giochi  europei  e
campionati europei; 
        1.2) vincitori di Coppa europa; 
        1.3) vincitori di medaglia d'argento e bronzo in Universiadi,
Giochi del Mediterraneo e Campionati mondiali C.I.S.M.; 
        1.4) vincitori di medaglia d'oro in Campionati continentali e
regionali C.I.S.M.; 
        1.5) conquista di record europeo e di record  continentale  e
regionale C.I.S.M; 
      2) tecnici che abbiano svolto attivita' per almeno dieci anni; 
      3) dirigenti che abbiano ricoperto  incarichi  nell'ambito  dei
Gruppi sportivi  militari  e  presso  le  articolazioni  sportive  di
Ministeri, Stati maggiori e Comandi generali per almeno sette anni; 
    c) distintivo con stella in lega bronzea: 
      1) atleti: 
        1.1) vincitori di medaglia di  bronzo  in  Giochi  europei  e
Campionati europei; 
        1.2)  vincitori  di  medaglia  d'argento  e  di   bronzo   in
Campionati continentali e regionali C.I.S.M.; 
        1.3) vincitori di Campionati italiani; 
        1.4) vincitori di Coppa Italia; 
        1.5) conquista di record italiano; 
      2) tecnici che abbiano svolto attivita' per almeno 5 anni; 
      3) dirigenti che abbiano ricoperto  incarichi  nell'ambito  dei
Gruppi sportivi  militari  e  presso  le  articolazioni  sportive  di
Ministeri, Stati maggiori e Comandi generali per almeno cinque anni; 
    d) distintivo con discobolo: 
      1) atleti: 
        1.1)   vincitori   dei   Campionati   italiani    interforze,
autorizzati e approvati dallo Stato maggiore della difesa,  ai  quali
partecipino atleti appartenenti ad almeno cinque tra Forze  armate  e
Forze di polizia; 
        1.2) conquista di record italiano interforze; 
        1.3) vincitori di Campionati italiani di Forza armata; 
        1.4) conquista di record italiano di Forza armata; 
      2) tecnici che abbiano svolto attivita' per almeno 3 anni; 
      3) dirigenti che abbiano ricoperto  incarichi  nell'ambito  dei
Gruppi sportivi  militari  e  presso  le  articolazioni  sportive  di
Ministeri, Stati maggiori e Comandi generali per almeno tre anni. 
  2.  Il   Distintivo   dello   Sport   e'   concesso   agli   atleti
esclusivamente: 
      a) per risultati ottenuti in competizioni di livello  nazionale
e internazionale,  negli  sport  e  nelle  discipline  gestiti  dalle
Federazioni sportive nazionali e dalle discipline sportive  associate
riconosciute dal CONI e dal CIP; 
      b) per risultati e record a livello «assoluto». 
  3. Gli anni minimi di attivita' richiesti ai tecnici e ai dirigenti
possono anche essere non consecutivi.