Art. 2 Presupposti 1. Il Distintivo dello sport e' concesso agli atleti, tecnici e dirigenti sportivi di cui all'art. 1, secondo le tipologie di seguito riportate, in base al possesso di uno o piu' dei titoli di merito di seguito indicati: a) distintivo con stella in lega dorata: 1) atleti: 1.1) vincitori di medaglie in Olimpiadi e Campionati mondiali; 1.2) vincitori di medaglia d'oro in Campionati europei, Giochi del Mediterraneo, Universiadi, Giochi europei e Campionati mondiali C.I.S.M.; 1.3) vincitori di Coppa del Mondo; 1.4) conquista di record mondiale ordinario e C.I.S.M.; 2) tecnici che abbiano svolto attivita' per almeno quindici anni; 3) dirigenti che abbiano ricoperto incarichi nell'ambito dei Gruppi sportivi militari e presso le articolazioni sportive di Ministeri, Stati maggiori e Comandi generali per almeno dieci anni; b) distintivo con stella in lega argentata: 1) atleti: 1.1) vincitori di medaglia d'argento in Giochi europei e campionati europei; 1.2) vincitori di Coppa europa; 1.3) vincitori di medaglia d'argento e bronzo in Universiadi, Giochi del Mediterraneo e Campionati mondiali C.I.S.M.; 1.4) vincitori di medaglia d'oro in Campionati continentali e regionali C.I.S.M.; 1.5) conquista di record europeo e di record continentale e regionale C.I.S.M; 2) tecnici che abbiano svolto attivita' per almeno dieci anni; 3) dirigenti che abbiano ricoperto incarichi nell'ambito dei Gruppi sportivi militari e presso le articolazioni sportive di Ministeri, Stati maggiori e Comandi generali per almeno sette anni; c) distintivo con stella in lega bronzea: 1) atleti: 1.1) vincitori di medaglia di bronzo in Giochi europei e Campionati europei; 1.2) vincitori di medaglia d'argento e di bronzo in Campionati continentali e regionali C.I.S.M.; 1.3) vincitori di Campionati italiani; 1.4) vincitori di Coppa Italia; 1.5) conquista di record italiano; 2) tecnici che abbiano svolto attivita' per almeno 5 anni; 3) dirigenti che abbiano ricoperto incarichi nell'ambito dei Gruppi sportivi militari e presso le articolazioni sportive di Ministeri, Stati maggiori e Comandi generali per almeno cinque anni; d) distintivo con discobolo: 1) atleti: 1.1) vincitori dei Campionati italiani interforze, autorizzati e approvati dallo Stato maggiore della difesa, ai quali partecipino atleti appartenenti ad almeno cinque tra Forze armate e Forze di polizia; 1.2) conquista di record italiano interforze; 1.3) vincitori di Campionati italiani di Forza armata; 1.4) conquista di record italiano di Forza armata; 2) tecnici che abbiano svolto attivita' per almeno 3 anni; 3) dirigenti che abbiano ricoperto incarichi nell'ambito dei Gruppi sportivi militari e presso le articolazioni sportive di Ministeri, Stati maggiori e Comandi generali per almeno tre anni. 2. Il Distintivo dello Sport e' concesso agli atleti esclusivamente: a) per risultati ottenuti in competizioni di livello nazionale e internazionale, negli sport e nelle discipline gestiti dalle Federazioni sportive nazionali e dalle discipline sportive associate riconosciute dal CONI e dal CIP; b) per risultati e record a livello «assoluto». 3. Gli anni minimi di attivita' richiesti ai tecnici e ai dirigenti possono anche essere non consecutivi.