Art. 4 
 
                             Concessione 
 
  1. Il distintivo e il relativo diploma sono concessi  dal  Capo  di
Stato maggiore della difesa. 
  2.  Le  domande,  supportate  dalla  documentazione  comprovante  i
risultati ottenuti e, per i soli  tecnici,  da  documento  attestante
l'iscrizione all'Albo nazionale dei tecnici, devono essere  inoltrate
allo  Stato  maggiore  della  difesa  dagli  Stati   maggiori/Comandi
generali/Dipartimenti di appartenenza entro il 31 marzo di ogni arino
ed entro trentasei mesi dal conseguimento del titolo. 
  3. I requisiti di cui all'art. 2 devono essere posseduti alla  data
del 31 dicembre dell'arino precedente alla proposta. 
  4. Il distintivo puo' essere concesso una sola volta  per  ciascuna
tipologia di distintivo. Eventuali ulteriori proposte possono  essere
avanzate esclusivamente per tipologie di distintivo superiori. 
  5. Delle avvenute concessioni e' fatta trascrizione  nei  documenti
matricolari degli interessati.