Art. 4 Concessione 1. Il distintivo e il relativo diploma sono concessi dal Capo di Stato maggiore della difesa. 2. Le domande, supportate dalla documentazione comprovante i risultati ottenuti e, per i soli tecnici, da documento attestante l'iscrizione all'Albo nazionale dei tecnici, devono essere inoltrate allo Stato maggiore della difesa dagli Stati maggiori/Comandi generali/Dipartimenti di appartenenza entro il 31 marzo di ogni arino ed entro trentasei mesi dal conseguimento del titolo. 3. I requisiti di cui all'art. 2 devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'arino precedente alla proposta. 4. Il distintivo puo' essere concesso una sola volta per ciascuna tipologia di distintivo. Eventuali ulteriori proposte possono essere avanzate esclusivamente per tipologie di distintivo superiori. 5. Delle avvenute concessioni e' fatta trascrizione nei documenti matricolari degli interessati.