Art. 5 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro
dell'interno, il Ministro delle finanze,  il  Ministro  di  grazia  e
giustizia e il Ministro per le politiche agricole 14 aprile  1999  e'
abrogato. 
  2. Coloro che sono gia' in possesso dei  titoli  di  merito  e  dei
requisiti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto di cui al  cornma  1
possono  presentare  le  domande  di  concessione  entro dodici  mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto.