Art. 5 Disposizioni finali 1. Il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle finanze, il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro per le politiche agricole 14 aprile 1999 e' abrogato. 2. Coloro che sono gia' in possesso dei titoli di merito e dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto di cui al cornma 1 possono presentare le domande di concessione entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.